Art. 24
(Mezzi di trasporto funebre e rimesse)
1. Il trasporto funebre č svolto esclusivamente con mezzi a ciņ destinati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.