Art. 21
(Responsabilitā del trasporto di cadavere e di resti mortali)
1. Il trasporto funebre č servizio di interesse pubblico ed č svolto dai soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'articolo 23.
2. L'addetto a tale trasporto č incaricato di pubblico servizio.
3. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identitā del defunto e la regolaritā del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, che dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.