Art. 18
(Definizione di trasporto funebre)
1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.
3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di cui all'articolo 10, è chiuso, per il trasporto, in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 22/2017