Art. 17
(Sala del commiato)
1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
2. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c). La gestione è soggetta a comunicazione al Comune nelle forme previste dal regolamento di polizia mortuaria.