Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
b) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
c) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni;
d) cremazione: la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite un procedimento termico, in ceneri;
e) ceneri: il prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili;
f) medico curante: il medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico ed è a conoscenza della evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso. È colui che compila la denuncia della causa di morte;
g) medico necroscopo: il medico che ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato, nominato dall'Azienda per i servizi sanitari in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato;
h) tanatocosmesi: le operazioni di pulizia, vestizione e, in generale, di cosmesi e di miglioramento della presentabilità del cadavere, non comportanti il rallentamento dei processi putrefattivi;
i) tanatoprassi: il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
j) trattamento conservativo: il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere;
k) feretro: l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
l) cassetta di resti ossei: il contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
m) urna cineraria: il contenitore di ceneri;
n) loculo: la nicchia, posizionata anche sotto terra, per la sepoltura del defunto;
o) loculo areato: il loculo realizzato, anche sotto terra, con soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas di decomposizione e di raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici permettendo una più rapida mineralizzazione del cadavere;
p) camera mortuaria: il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;
q) ossario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura o per la cremazione;
r) cinerario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.
r bis) cimitero d'urne: il luogo, situato all'interno dei cimiteri o in edifici, anche privati, con destinazione d'uso esclusiva distanti almeno cinquanta metri dai centri abitati, destinato alla raccolta delle sole urne cinerarie;
r ter) trasporto funebre: trasferimento di una salma o cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, o verso l'estero mediante l'utilizzo di mezzi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria e del personale necessario;
r quater) trasporto provvisorio: il trasporto della salma o cadavere al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, normalmente effettuato per permetterne le onoranze prima del trasporto definitivo al cimitero o crematorio;
r quinquies) coniuge: ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), la dicitura ricomprende le parti di un'unione civile, equiparate ai coniugi, e i conviventi di fatto designati ai sensi dell'articolo 1, comma 40, lettera b).
Note:
1 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017
2 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 22/2017
3 Lettera r bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017
4 Lettera r ter) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017
5 Lettera r quater) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017
6 Lettera r quinquies) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017
CAPO II
 FUNZIONI
Art. 3
 (Compiti della Regione)
1. La Regione esercita compiti di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza nelle materie disciplinate dalla presente legge, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive ai Comuni e alle Aziende per i servizi sanitari, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia, di evidenza scientifica e di efficienza nella vigilanza sanitaria.
2. I Comuni e le Aziende per i servizi sanitari forniscono alla Regione le informazioni necessarie per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria.
Note:
1 Lettera g) del comma 4 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 22/2017
Art. 4
 (Compiti dei Comuni)
3. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda per i servizi sanitari.
Note:
1 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017
2 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 22/2017
3 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 22/2017
4 Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 22/2017
CAPO III
 ATTIVITÀ FUNEBRE
Art. 6
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è ammesso sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e), ed è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali e obitoriali, con la gestione di strutture e servizi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e strutture di ricovero e cura. L'attività funebre svolta da Comuni o enti da essi controllati è incompatibile con la gestione di servizi cimiteriali e obitoriali presso le sedi di altri enti. L'attività di avvalimento di cui al comma 1 non può riguardare il primo carro funebre e l'autorimessa attrezzata per la disinfezione e ricovero. Fra i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e), le imprese esercenti forniscono l'offerta di un servizio minimo costituito da trasporto, fornitura cassa e disbrigo pratiche.
3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolgono unicamente nell'immobile della sede operativa dichiarata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
4. Il Comune verifica la permanenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per l'esercizio dell'attività funebre.
5. Lo svolgimento dell'attività di ditte esercenti il solo trasporto a pagamento è ammessa solo per il trasporto di feretro chiuso ed è escluso durante il periodo di cui all'articolo 10.
6. L'esercizio del trasporto di cui al comma 5 è sottoposto al possesso degli stessi requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 22/2017
CAPO IV
 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE
Art. 9
 (Periodo di osservazione)
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte").
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 268, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 268, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Comma 5 sostituito da art. 268, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
4 Parole sostituite al comma 6 da art. 268, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
5 Lettera a) del comma 4 sostituita da art. 6, comma 1, L. R. 22/2017
CAPO V
 SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO
CAPO VI
 TRASPORTO FUNEBRE
CAPO VII
 CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI
Art. 28
 (Gestione dei cimiteri)
2. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile individuato dal Comune conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 22/2017
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017
CAPO VIII
 INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI CIMITERIALI ED EXTRACIMITERIALI
Art. 38
 (Destinazione delle ossa e dei resti mortali)
1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 3, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti, conviventi, nonché altre persone individuate in via testamentaria.
2. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria.
4. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 3, la cremazione è autorizzata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune.
5. Le ceneri derivanti dalla cremazione disposta ai sensi del comma 3 possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Comune. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al Comune, individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.
Note:
1 Comma 7 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 22/2017
CAPO IX
 CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI
Art. 42
 (Affidamento e dispersione delle ceneri)
5. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.
6. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.
9. In mancanza dei soggetti di cui al comma 8, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 7 da art. 276, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017
3 Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 22/2017
4 Comma 4 sostituito da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017
CAPO X
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 51
 (Sanzioni amministrative)
1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 6, degli articoli 9 e 10 e del comma 2 dell'articolo 16 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 3.000 euro a 5.000 euro.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 2.000 euro.
4. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni in materia di trasporto funebre di cui all'articolo 21 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 5.000 euro.
5. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, 43 e 44 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.
6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 9.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni che ne introitano i relativi proventi.