Legge regionale 11 agosto 2011 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 3

(Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Forestale Privato "Molevana", con sede in Castelnovo del Friuli, un contributo straordinario a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per lo svolgimento delle attività statutarie.

2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata al Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.1.1.1044 e del capitolo 1786 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Consorzio Forestale Privato "Molevana" con sede in Castelnovo del Friuli, a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per lo svolgimento delle attività statutarie>>.

4. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale eroga contributi a sostegno dei consorzi di cui all'articolo 27 e di altri organismi associativi, anche di secondo grado, ovvero agli enti che svolgono in forma associata funzioni connesse alla gestione forestale, con priorità per i consorzi forestali già esistenti di Comuni e per quelli certificati ai sensi dell'articolo 19.>>;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 29 è inserito il seguente:

<<1 bis. Con apposito regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.>>;

c)

( ABROGATA )

d) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 98 le parole << e l'articolo 8>> sono soppresse.

(4)

5. Nelle more dell'applicazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 9/2007, come inserito dal comma 4, lettera b), continua ad avere vigore il dispositivo di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), antecedente alle modifiche disposte dalla legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 4, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 3112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

7. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'articolo 8 bis la parola << produzione>> è sostituita dalla seguente: << riproduzione>>;

b) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 44 è abrogata.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 7, lettera a), continuano a far carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 e al capitolo 4313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione viene sostituita dalla seguente: << Spese per l'istituzione e la gestione di centri regionali di riproduzione della fauna selvatica>>.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento un contributo straordinario per la realizzazione di opere di difesa della fauna selvatica dalla caduta nei canali consortili in Comune di Rive d'Arcano.

10. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata del progetto generale per l'esecuzione dell'opera.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 6899 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Consorzio di bonifica Ledra - Tagliamento per la realizzazione di opere di difesa della fauna selvatica dalla caduta nei canali consortili in Comune di Rive d'Arcano>>.

12. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), la parola << pari>> è sostituita dalla seguente: << fino>>.

13. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 12, fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 2472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

14. All'articolo 3 della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

<<15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA la somma di 50.238,05 euro per aver svolto le analisi sulle acque marine costiere di cui alla nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 marzo 2006, protocollo n. DPN/VID/2006/8193, sulla base dell'articolo 8 della convenzione del 14 ottobre 2004, repertorio n. 8404, e dell'articolo 8 della convenzione dell'1 febbraio 2005, repertorio n. 8500, stipulate tra Regione e ARPA per il "Programma di monitoraggio dell'ambiente marino costiero prospiciente la Regione Friuli Venezia Giulia".>>;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

<<16. L'impegno e l'erogazione della somma di cui al comma 15 sono disposti sulla base del rapporto finale predisposto da ARPA sul programma di monitoraggio per il periodo gennaio 2005 - marzo 2006 e della fattura relativa alla prestazione svolta.>>.

15. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 14, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 2473 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

16. Al comma 1 bis dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo la parola << provvedere>> sono inserite le seguenti: << alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché>>.

17. Per le finalità derivanti dal combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e di cui all'articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 14/2002, come modificato dal comma 16, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 2530 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione << Spese per l'affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva della gestione delle opere idrauliche del territorio regionale>>.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Bassa friulana il contributo di 110.000 euro per i lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino.

19. Il Consorzio di cui al comma 18 presenta la domanda di contributo alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.3.2.1050 e del capitolo 6197 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo al Consorzio di bonifica Bassa friulana per lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino>>.

21. All'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole << un'anticipazione>> sono sostituite dalle seguenti: << un finanziamento>>;

2) le parole << al funzionamento della struttura>> sono sostituite dalle seguenti: << alla gestione commissariale per la struttura>>;

3) le parole << , come sostituito dall'articolo 8, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3556 del 21 dicembre 2006, e modificato dall'articolo 12, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009>> sono sostituite dalle seguenti: << , e successive modifiche, nonché per quanto disposto dagli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado), e successive modifiche.>>;

b) al comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole << erogazione dell'anticipazione>> sono sostituite dalle seguenti: << erogazione del finanziamento>>;

2) le parole << concessione dell'anticipazione>> sono sostituite dalle seguenti: << concessione del finanziamento>>;

3) le parole << del preventivo analitico delle spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda medesima.>> sono sostituite dalle seguenti: << della relazione analitica delle spese sostenute per la gestione commissariale nell'anno 2010, nonché del preventivo analitico delle spese da sostenere per la gestione commissariale nell'anno 2011.>>;

c) il comma 12 è abrogato;

d) il comma 14 è abrogato.

22. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 10, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 21, lettera a), con riferimento alle spese sostenute dal Commissario delegato nell'anno 2010, continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.1.1053 e al capitolo 2406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: << Finanziamento al Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-ambientale della laguna di Marano e Grado per le spese connesse al funzionamento della struttura>>.

23. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 10, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 21, lettera a), con riferimento alle spese sostenute dal Commissario delegato nell'anno 2011, è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

24. In attuazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), con regolamento regionale sono disciplinate la determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche e le relative modalità di versamento.

25. Le entrate derivanti dagli oneri di cui al comma 24 sono destinate alla copertura dei costi delle attività di verifica sostenuti dalla Regione, nonché alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano regionale delle attività estrattive.

26. Le entrate derivanti dagli oneri di cui al comma 24 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 1231 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Versamenti per verifiche periodiche su attrezzature e impianti per attività estrattive>>.

27. Gli oneri derivanti dalle attività di verifica effettuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 624/1996, di cui al comma 24, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.1.1053 e al capitolo 2454 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Spese per attività di controllo in materia di verifiche periodiche su attrezzature e impianti per attività estrattive>>.

28. Gli oneri derivanti dalla predisposizione, dalla revisione e dall'aggiornamento del piano regionale delle attività estrattive di cui al comma 25 continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.1.1053 e al capitolo 2445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, e successive modifiche.

30. I Comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 29 attivano adeguate iniziative di sorveglianza al fine di contrastare il ripetersi di abbandoni di rifiuti nei territori di propria competenza.

31. Con regolamento regionale sono definite le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 29, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

32. Per le finalità di cui al comma 29 è autorizzata la spesa di 460.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2464 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree del territorio comunale>>.

33. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004), è inserito il seguente:

<<5 ter. Sono ammesse a finanziamento le attività connesse all'aggiornamento del piano di caratterizzazione del sito di interesse nazionale di Trieste.>>.

34. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 5 ter, della legge regionale 19/2004, come inserito dal comma 33, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2469 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione << Finanziamento delle attività connesse all'aggiornamento del piano di caratterizzazione del sito di interesse nazionale di Trieste>>.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per le attività di promozione, divulgazione e didattica in materia forestale e ambientale, con particolare riferimento alle collaborazioni con amministrazioni pubbliche e istituzioni museali, nonché alla manutenzione, all'aggiornamento e all'implementazione delle attrezzature, dei materiali e delle tecnologie espositive.

36. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 6467 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Spese per attività di promozione, divulgazione e didattica in materia forestale e ambientale>>.

37. Le istanze presentate dai Comuni nel corso dell'esercizio 2009, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), ma non soddisfatte, vengono accolte a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per le medesime finalità per l'anno 2011.

38. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 37 fanno carico all'unità di bilancio 2.5.2.1055 e al capitolo 2294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

39. Al comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole << un contributo pluriennale costante>> sono sostituite dalle seguenti: << un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario>>.

40. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 39, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.2.2018 e al capitolo 2102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 nella cui denominazione le parole << Contributo pluriennale costante>> sono sostituite dalle seguenti: << Finanziamento straordinario a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi al ricorso al mercato finanziario>>.

41.

( ABROGATO )

(8)

42.

( ABROGATO )

(9)

43. Le entrate di cui all'articolo 21 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 43/1990, come inserito dal comma 42, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1219 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione << Entrate da sanzioni per violazioni in materia di impatto ambientale>>.

(10)

44. Gli esemplari di piante erbacee prodotte dall'Amministrazione regionale per la realizzazione di interventi di conservazione e miglioramento della biodiversità, anche in attuazione di progetti comunitari, possono essere cedute a titolo oneroso sulla base di un prezziario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.

45. Il compenso non è dovuto per gli esemplari di piante concesse a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione delle medesime per le finalità di cui al comma 44 ovvero per finalità didattiche o di ricerca scientifica.

46. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 44 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 1230 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Entrate derivanti dalla cessione a titolo oneroso di piante erbacee prodotte dall'Amministrazione regionale - Interventi di conservazione e miglioramento della biodiversità>>.

47. Al comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), la parola << 2011>> è sostituita dalla seguente: << 2012>>.

48.

( ABROGATO )

(11)

49. La progettazione e la realizzazione del completamento delle opere di sistemazione idrogeologica in località Passo della Morte nel Comune di Forni di Sotto, affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune di Forni di Sotto, in base alla deliberazione della Giunta regionale del 24 novembre 2006, n. 2817 ( Lr 16/2002- disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico. approvazione programma annuale per l'esercizio 2006. autorizzazione della relativa spesa), sono eseguite dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo "CO.S.IN.T." che subentra, quale delegatario, al Comune.

50. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Forni di Sotto è tenuto a trasferire al CO.S.IN.T. gli importi di 119.301,54 euro e di 59.000 euro erogati, a titolo di acconti pari al 10 per cento dei finanziamenti relativi alla delegazione amministrativa intersoggettiva di cui al comma 49, rispettivamente, con decreto del direttore sostituto del Servizio idraulica della Direzione regionale dell'ambiente del 22 luglio 2003, protocollo AMB/914/UD/ILS/45, e con il decreto del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici del 20 giugno 2007, protocollo n. ALP. 7/UD/ILS/45.

51.

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(5)

52.

( ABROGATO )

(6)

53.

( ABROGATO )

(7)

54. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.

Note:

Parole sostituite al comma 51 da art. 5, comma 52, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole sostituite al comma 51 da art. 5, comma 52, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole sostituite al comma 51 da art. 5, comma 52, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 127, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 97, L.R. 9/2007.

Comma 51 abrogato da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.

Comma 52 abrogato da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.

Comma 53 abrogato da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.

Comma 41 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.

Comma 42 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.

10  Comma 43 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.

11  Comma 48 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.