Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 8
 (Finalità 7 - sanità pubblica)
1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, quali risorse destinate a finanziare le esigenze del Servizio sanitario regionale per l'anno 2011 e la mobilità interregionale, le somme iscritte a debito verso la Regione nei bilanci di esercizio 2010 degli enti del Servizio sanitario regionale, relative ai fondi per i rinnovi contrattuali del personale non utilizzabili e agli utili pregressi anteriori all'anno 2010.
2. Le entrate previste dal comma 1 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1214 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 7.1.1.1131 e al capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
4. Il contributo straordinario di 60.000 euro previsto dall'articolo 8, tabella H, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), che fa carico all'unità di bilancio 7.2.1.1134 e al capitolo 1401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, deve intendersi riferito alla copertura degli oneri sostenuti nell'anno 2011.
5.
Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), è inserita la seguente:

6. Gli enti del Servizio sanitario regionale continuano ad erogare gratuitamente le prestazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2005, n. 143 (Approvazione tariffario delle prestazioni rese dalle aziende sanitarie regionali nell'interesse di terzi richiedenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina del lavoro, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e per le verifiche impiantistiche periodiche e straordinarie e relative disposizioni applicative).
7.
Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono inseriti i seguenti:

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 quater dell'articolo 8 della legge regionale 24/2009, come aggiunto dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e al capitolo 954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
11.
Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 10/1997 è inserito il seguente:
<<5 bis. La Giunta regionale può autorizzare le Aziende per i servizi sanitari a utilizzare le quote dei contributi di cui ai commi 1 e 2, non utilizzati nel corso dell'esercizio precedente, o a copertura degli oneri sostenuti per l'erogazione delle prestazioni infermieristiche nelle strutture semiresidenziali destinate all'accoglimento di persone non autosufficienti previste dalla DGR 2326/2010 e nei servizi residenziali sperimentali di cui al DPReg 337/2008 o per l'estensione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 alle persone anziane non autosufficienti accolte in Case Albergo regolarmente autorizzate, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 2089/2006, a mantenere l'ospitalità di persone anziane, che successivamente al momento dell'accoglimento, abbiano avuto un'evoluzione della condizione funzionale tale da presentare una compromissione della propria autonomia.>>.

12.
Dopo l'articolo 40 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è inserito il seguente:
<<Art. 40 bis
 (Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica)
1. È istituita, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, la Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica, con funzioni consultive in materia di assistenza farmaceutica.
3. I componenti della Commissione possono farsi sostituire da un delegato.
4. La Commissione è presieduta dal componente di cui al comma 2, lettera a).
5. La Commissione, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi del supporto di esperti del settore relativamente alla tematica affrontata.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
8. La Commissione è costituita con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, che individua i componenti non di diritto tra il personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.
9. La mancata nomina di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività della Commissione, fatta salva la sua successiva integrazione.
10. Per i componenti della Commissione non è prevista alcuna forma di emolumento.
11. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione avviene nell'orario di servizio con oneri di missione a carico delle amministrazioni di appartenenza.>>.

14. Gli introiti di cui al comma 13 sono utilizzati dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria, per le spese derivanti dall'effettuazione delle attività di controllo e di coordinamento nel settore veterinario di competenza del Servizio medesimo.
15. In relazione al disposto di cui al comma 13 e ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 43/1981, dell'articolo 40 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per le finalità previste dal comma 14 le eventuali entrate sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 1218 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
16. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 fanno carico all'unità di bilancio 7.2.1.1134 e al capitolo 4553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
17. L'Azienda ospedaliero universitaria <<Ospedali riuniti>> di Trieste è autorizzata a realizzare un asilo nido aziendale per i figli dei dipendenti dell'azienda medesima, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>> e dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>>.
18. Presso l'asilo nido di cui al comma 17 possono essere accolti anche bambini figli di genitori non dipendenti dagli enti ivi indicati.
19. Le modalità di accesso all'asilo nido sono definite congiuntamente dagli enti di cui al comma 17.
20. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 600.000 euro a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.
Note:
1 Comma 9 abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.
2 Comma 10 abrogato da art. 9, comma 47, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, c. 1, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
3 Comma 11 abrogato da art. 9, comma 47, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, c. 5 bis, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
4 Comma 10 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
5 Comma 11 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.