Art. 13
(Disposizioni di attuazione)
1. Alla presente legge viene data attuazione nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale.
Art. 14
(Disposizioni transitorie)
1. Per le parti non incompatibili con la presente legge continua a trovare applicazione la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2002, n. 486 (DM 28/1999-DM 5/2001: Programma per la realizzazione di centri residenziali di cure palliative all'interno della rete di assistenza ai malati terminali).
2. Nel dare attuazione alla presente legge, la Giunta regionale può modificare, integrare e sostituire la deliberazione di cui al comma 1, sentita la Commissione consiliare competente.
3. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale finalizzata a disciplinare i requisiti di accreditamento, le strutture ove vengono erogate le prestazioni di cui alla presente legge possono continuare a svolgere la propria attività e sono prorogate, alla scadenza, salvo diversa determinazione degli enti del Servizio sanitario regionale, le eventuali convenzioni in essere con gli enti medesimi.
Art. 15
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 4 e 10 fanno carico all'unità di bilancio 7.1.1.1131 e al capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 7 maggio 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 20 dd. 16 maggio 2012), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.