Art. 11
(Tutela per le persone con dolore)
1.
Presso le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private accreditate:
a) ogni persona ha diritto di dichiarare il proprio dolore al fine di accedere ai trattamenti necessari per risolverlo o contenerlo;
b) la persona con dolore riceve informazioni esplicite sull'accesso al trattamento antalgico;
c) la persona con dolore è tutelata da un referente medico e infermieristico, appositamente individuati, ai quali rivolgersi qualora permanga lo stato di sofferenza.
Art. 12
(Rete regionale per la terapia del dolore)
2. La Rete regionale per la terapia del dolore si fonda sull'integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, nonché sul coinvolgimento nel processo assistenziale del medico di medicina generale.
3.
La Rete è organizzata su base regionale e nel quadro del progetto obiettivo di cui all'articolo 3 individuando, per ciascuna area vasta e attraverso intesa tra aziende:
a) i centri di riferimento di terapia del dolore;
b) l'ambulatorio di terapia del dolore;
c) il presidio ambulatoriale territoriale.