Legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019
Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
Art. 9
(Assistenza spirituale e religiosa)
1. Ogni malato in stato di inguaribilitą avanzata o a fine vita ha diritto ad avere un'adeguata assistenza spirituale e religiosa, con le modalitą che il malato stesso e la sua famiglia richiedono.