Art. 7
(Cure palliative pediatriche)
1. La rete per le cure palliative pediatriche, composta da servizi ospedalieri, territoriali sanitari, sociosanitari e socio-assistenziali, è assicurata dai pediatri di libera scelta per i propri assistiti e dagli enti del Servizio sanitario regionale, nonché dalle strutture private accreditate con proprio personale.
2. Nel progetto obiettivo di cui all'articolo 3, in coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, sono individuate apposite azioni per le cure palliative pediatriche.