Art. 12
(Rete regionale per la terapia del dolore)
2. La Rete regionale per la terapia del dolore si fonda sull'integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, nonché sul coinvolgimento nel processo assistenziale del medico di medicina generale.
3.
La Rete è organizzata su base regionale e nel quadro del progetto obiettivo di cui all'articolo 3 individuando, per ciascuna area vasta e attraverso intesa tra aziende:
a) i centri di riferimento di terapia del dolore;
b) l'ambulatorio di terapia del dolore;
c) il presidio ambulatoriale territoriale.