Art. 10
(Programmi di sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore)
1. La Regione promuove programmi specifici di sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore presso le aziende per i servizi sanitari, riservando la priorità ai progetti di riduzione dei ricoveri ospedalieri inappropriati verso le altre forme di assistenza.
2. La valutazione dei programmi e dei progetti, nonché l'entità dei relativi finanziamenti, è affidata alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 77, comma 1, L. R. 9/2019
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 77, comma 1, L. R. 9/2019