Art. 8
(Tutela specifica per il malato in stato di inguaribilitą avanzata o a fine vita)
1.
Ogni malato in stato di inguaribilitą avanzata o a fine vita ha diritto ad avere un operatore referente, individuato tra i professionisti dedicati alle cure palliative, con compiti:
a) di facilitazione comunicativa tra il malato stesso e gli operatori che lo curano;
b) di organizzazione dell'accesso alle prestazioni sanitarie e sociali che si rendono necessarie.
2. Per le particolari condizioni cliniche in cui versa e per la disabilitą di cui soffre, il malato in stato di inguaribilitą avanzata o a fine vita accede ai percorsi agevolati, diagnostici e curativi, che si rendono necessari anche presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private accreditate.