Art. 3
(Pianificazione regionale)
1. Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari nell'ambito del Piano sanitario e sociosanitario regionale.
2. Ai fini dell'attuazione del Piano sanitario e sociosanitario regionale è predisposto un apposito strumento di programmazione denominato "Progetto obiettivo cure palliative e terapia del dolore", nell'ambito del quale sono definite le disposizioni attuative della presente legge, nonché le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla
legge 38/2010.
3.
Il progetto obiettivo di cui al comma 2 prevede almeno:
a) l'analisi della situazione attuale per evidenziarne le criticità;
b) l'individuazione degli obiettivi di salute e di offerta.