Art. 14
(Disposizioni transitorie)
1. Per le parti non incompatibili con la presente legge continua a trovare applicazione la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2002, n. 486 (DM 28/1999-DM 5/2001: Programma per la realizzazione di centri residenziali di cure palliative all'interno della rete di assistenza ai malati terminali).
2. Nel dare attuazione alla presente legge, la Giunta regionale può modificare, integrare e sostituire la deliberazione di cui al comma 1, sentita la Commissione consiliare competente.
3. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale finalizzata a disciplinare i requisiti di accreditamento, le strutture ove vengono erogate le prestazioni di cui alla presente legge possono continuare a svolgere la propria attività e sono prorogate, alla scadenza, salvo diversa determinazione degli enti del Servizio sanitario regionale, le eventuali convenzioni in essere con gli enti medesimi.