Legge regionale 14 luglio 2011 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 9

(Disciplinare di servizio)

1. I rapporti tra la Regione e Insiel SpA sono regolati da un disciplinare di servizio, relativo ai servizi di sviluppo e gestione del SIIR e delle infrastrutture di telecomunicazione, avente durata di nove anni.

2. Il disciplinare di servizio, il cui contenuto è stabilito e aggiornato dalla Giunta regionale, definisce la tipologia e il contenuto dei servizi resi da Insiel SpA, gli indicatori necessari a misurare la qualità dei servizi e le relative responsabilità dirigenziali in Insiel SpA, i criteri e le modalità di periodica informativa alla Regione.

(2)(3)

3.

( ABROGATO )

(4)

3 bis. In materia sanitaria i rapporti tra Regione e Insiel SpA sono regolati da specifico disciplinare di servizio avente durata di nove anni. Si applica il comma 2.

(5)

4. I contenuti e le attività previste dal Programma triennale 2024-2026 vengono recepiti dal Piano operativo previsto dal disciplinare di servizio di cui al comma 1.

(1)(6)

5. Gli eventuali ulteriori soci di Insiel SpA disciplinano i rapporti relativi ai servizi resi direttamente dalla società e non compresi nel Repertorio di cui all'articolo 4 tramite autonomi disciplinari di servizio.

Note:

Comma 4 sostituito da art. 10, comma 15, L. R. 5/2013

Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera e), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera e), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Comma 3 abrogato da art. 11, comma 11, lettera e), numero 2), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 11, lettera e), numero 3), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Comma 4 sostituito da art. 11, comma 11, lettera e), numero 4), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.