Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia.
CAPO IV
 INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI SPA
Art. 5
 (Ruolo di Insiel Spa)
1. La Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR tramite Insiel SpA quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione, ai sensi dell' articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , e in conformità all'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), nonché ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche). Gli eventuali introiti derivanti a Insiel Spa dall'attività di fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico sono valutati nella determinazione dei corrispettivi dovuti dalla Regione alla società per lo svolgimento da parte di quest'ultima delle altre attività previste dalla presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 25, lettera c), L. R. 27/2012
Art. 7
1. Il controllo analogo su Insiel SpA è esercitato nei modi stabiliti negli articoli da 16 a 19 della legge regionale n. 10/2012 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).
Note:
1Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 10/2012
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 10/2012