Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia.
Art. 4
 (Sistema informativo integrato regionale)
1. Il SIIR è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici dei soggetti di cui al comma 5 e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei medesimi ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi.
5 bis. Il SIIR, per le prestazioni erogate per conto della Regione ed esclusivamente per le componenti tecnologiche e funzionali direttamente interessate, si può riferire anche ai medici di medicina generale, ai medici specialisti e ai pediatri di libera scelta convenzionati, alle strutture private sanitarie e sociosanitarie di cui all' articolo 50 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), e alle farmacie e alle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue aventi sede nel territorio regionale.
7. Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività informatiche, rientranti nelle finalità enunciate nell'articolo 1, finalizzate alla realizzazione di servizi non contemplati dal Repertorio di cui al comma 2 e di interesse comune all'Amministrazione regionale e agli enti di cui al comma 5, gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 12, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
3 Comma 6 sostituito da art. 5, comma 12, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
4 Comma 7 bis aggiunto da art. 5, comma 12, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
5 Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 8, comma 70, L. R. 14/2016
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera c), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 11, comma 11, lettera c), numero 2), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8 Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 11, lettera c), numero 3), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9 Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 11, lettera c), numero 4), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.