1.
Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione dei programmi di cui all'articolo 3 e delle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale;
b) funzionamento dell'attività di coordinamento del SIIR, quali enti ne sono venuti a far parte, quali sono i costi e i risparmi dei servizi rispetto l'anno previgente;
c) quali sono le convenzioni stipulate dalla Regione al di fuori dei servizi previsti dal Repertorio di cui all'articolo 4;
d) attuazione e relative criticità del disciplinare di cui all'articolo 9;
e) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della presente legge.