Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia.
Art. 10
 (Norme transitorie)
1. Sono confermati i rapporti di lavoro del personale assunto, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste), con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge; è confermata, altresì, per detto personale la possibilità di essere preposto alla direzione di servizi dell'Amministrazione regionale.