Art. 1
(Finalità)
1. È istituita la Giornata regionale per la lotta alla droga, da celebrare annualmente il giorno 26 del mese di marzo, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica contro il consumo di sostanze illecite, stupefacenti, psicoattive e di ogni altra sostanza in grado di provocare dipendenza, nonché contro il traffico illecito di stupefacenti.