Legge regionale 17 giugno 2011 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

Art. 33

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 30 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. L'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale.>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.>>;

c) al comma 2 le parole << parrucchiere misto>> sono sostituite dalla seguente: << acconciatore>>;

d) al comma 3 le parole << parrucchiere misto>> sono sostituite dalla seguente: << acconciatore>>;

e) al comma 4 le parole << parrucchiere misto>> sono sostituite dalla seguente: << acconciatore>>;

f) il comma 5 è abrogato;

g) al comma 6 le parole << alla Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: << alla Commissione regionale>>;

h)

( ABROGATA )

(1)

Note:

Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 1, lettera h), L. R. 4/2013