Legge regionale 17 giugno 2011 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

Art. 19

(Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge regionale 12/2002)

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

<<Art. 19 bis

(Ufficio dell'Albo delle imprese artigiane )

1. L'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, cura la tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con la Commissione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

2. L'ufficio dell'Albo assicura inoltre lo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative:

a) esercita le funzioni di segreteria e svolge i compiti tecnico-amministrativi necessari all'attività delle Commissioni;

b) provvede a segnalare ai Comuni le infrazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3;

c) provvede alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni;

d) cura il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'A.I.A. e delle certificazioni previste dalla normativa vigente;

e) adempie a ogni altro compito connesso con la funzione di tenuta dell'A.I.A..>>.