﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 17 giugno 2011

      , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 18 </span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 12/2002) </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'articolo 19 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:  <p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;Art. 19 </span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Composizione e funzionamento) </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Ciascuna Commissione è composta: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>da un funzionario della Direzione centrale attività produttive;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>dal dirigente della sede provinciale dell'INPS o un suo delegato permanente;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro o suo delegato permanente. </p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Le designazioni di cui al comma 2, lettera a), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>I componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per la nomina o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>I componenti di cui al comma 2, lettera a), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Le Commissioni, nella seduta di insediamento, eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri di cui al comma 2, lettera a). In entrambe le votazioni risulta eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>La carica di Presidente della Commissione non può essere ricoperta per più di due mandati, anche non consecutivi. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Il segretario della Commissione e un suo sostituto, individuati tra il personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono nominati con il decreto di cui al comma 1. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione dell'ufficio dell'Albo e del segretario della Commissione, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 3. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>Al Presidente della Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 100 euro; agli altri componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 50 euro. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12. </span>Ai componenti esterni della Commissione che risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. La medesima indennità spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, gli accertamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), in un comune diverso da quello di residenza.&gt;&gt;.</p></p></p></p></body></html>