Legge regionale 17 giugno 2011 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 17 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 17

(Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:

a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5, con l'immediata interruzione dell'attività e la confisca delle relative attrezzature;

b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;

c) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata o tardiva comunicazione, entro novanta giorni, della cessazione dell'attività;

d) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata o tardiva comunicazione, entro trenta giorni, dei seguenti eventi modificativi:

1) superamento dei limiti dimensionali;

2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;

3) trasferimento della sede legale in altra provincia;

4) trasformazione della forma giuridica della società;

5) per le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;

6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;

7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4.

2. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:

a) da 400 euro a 2.400 euro per la violazione delle disposizioni in materia di panificazione domenicale e festiva e relative giornate compensative di cui all'articolo 40;

b) da 800 euro a 5.100 euro per la violazione degli obblighi e dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui al titolo III in materia di estetista, di acconciatore, di tatuaggio, di piercing e di panificazione;

c) da 800 euro a 5.100 euro in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 40 ter relative all'attività di tintolavanderia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).

3. Gli organi competenti alla tenuta dell'A.I.A., qualora rilevino le infrazioni di cui al comma 1, informano il Comune territorialmente competente al fine dell'irrogazione dell'eventuale sanzione amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia.

4. Qualora i Comuni rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, agli uffici dell'Albo e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).>>.