Legge regionale 17 giugno 2011 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

Art. 13

(Inserimento degli articoli 14 bis e 14 ter nella legge regionale 12/2002)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 12/2002 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 14 bis

(Iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio)

1. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a segnalarlo all'ufficio dell'Albo competente per territorio.

2. La Commissione, acquisita la documentazione dall'ufficio dell'Albo, dispone eventuali ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, e adotta il provvedimento entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione da parte dell'ufficio dell'Albo. Il provvedimento è notificato alle amministrazioni competenti e all'impresa artigiana interessata, nel termine di quindici giorni dall'adozione ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 16.

3. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.

Art. 14 ter

(Conservazione dell'iscrizione all'A.I.A., attività stagionale e cancellazione retroattiva dall'A.I.A.)

1. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari e affini, o da un amministratore di sostegno dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi, ove ne ricorrano i presupposti, della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore. La richiesta di cui al comma 1 è presentata entro sei mesi dalla data dell'evento di cui al comma medesimo.

3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati i casi di conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. conseguenti alla sospensione dell'attività artigiana per cause oggettive o di forza maggiore.

4. L'impresa artigiana che svolge attività stagionale in via esclusiva o prevalente mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende l'attività svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare.

5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettera c), le imprese artigiane possono ottenere la cancellazione dall'A.I.A. con effetto retroattivo, per cessazione dell'attività o per perdita dei requisiti artigianali alle seguenti condizioni:

a) che non sia stata presentata e accolta una precedente richiesta di cancellazione dall'A.I.A.;

b) che la richiesta di cancellazione retroattiva sia corredata di idonea documentazione comprovante la cessazione dell'attività o la perdita dei requisiti artigianali.

6. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 5, la cancellazione decorre dalla data del relativo provvedimento adottato dalla Commissione.

7. La Commissione, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 5, adotta il provvedimento di cancellazione con retroattività non superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica alle fattispecie di cui al comma 1.

8. La Commissione dispone eventuali ispezioni e controlli, adotta e notifica i provvedimenti secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 14, comma 7. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.

9. Le richieste per la conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. e per la cancellazione dall'A.I.A. con effetto retroattivo sono presentate mediante la comunicazione unica.>>.