Legge regionale 17 giugno 2011 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

CAPO I

ADEGUAMENTI DELLA LEGGE REGIONALE 12/2002 IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, dispone gli opportuni interventi correttivi, di semplificazione e di razionalizzazione nel settore artigiano, con particolare riferimento all'adeguamento della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), alle disposizioni di cui al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nonché al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

2. Con la presente legge è, altresì, stabilita la disciplina sull'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti intermedi di panificazione, al fine di favorire la valorizzazione e la promozione dei prodotti da forno tradizionali peculiari del territorio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << e sulla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane>>;

b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , fatta salva la possibilità di delega alle autonomie locali, funzionali e al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 3 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane, di seguito denominato A.I.A., sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, presso ogni Camera di commercio sono istituiti la Commissione provinciale per l'artigianato e l'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane. Gli addetti dell'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane sono individuati fra il personale della Camera di commercio nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<1. La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e rimborsa, forfetariamente, le spese per l'esercizio della delega relativa alla tenuta dell'A.I.A..>>.

Art. 5

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2002 le parole << dei Centri>> sono sostituite dalle seguenti: << del Centro>>.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole << dei parrucchieri misti>> sono sostituite dalle seguenti: << degli acconciatori>>;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) agli adempimenti conseguenti al ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia;>>.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 9 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. Alle imprese artigiane operanti nel settore agroalimentare con attività di vendita al pubblico si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura di cui all'articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2"Disciplina organica del turismo").>>;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. Alle rosticcerie, alle pasticcerie, alle gelaterie artigiane e alle rivendite di pizza al taglio si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 della legge regionale 29/2005.>>;

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

<<8 bis. Alle imprese di cui al comma 8 è consentita l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente.>>;

d) al comma 9 le parole << alla legge regionale 4 giugno 1999, n. 14>> sono sostituite dalle seguenti: << al titolo III della legge regionale 29/2005>>.

Art. 8

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 12/2002)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12/2002 è sostituita dalla seguente:

<<b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che ciascun socio accomandatario possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice;>>.

Art. 9

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 12/2002 le parole << di cui all'articolo 14, comma 7,>> sono soppresse.

Art. 10

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 12/2002 dopo le parole << piccole imprese>> sono inserite le seguenti: << non iscritte all'A.I.A.>>.

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 13 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 13

(Albo provinciale delle imprese artigiane)

1. È istituito, presso ciascuna Camera di commercio, l'A.I.A. al quale sono tenute a iscriversi le imprese aventi i requisiti artigiani. Le società artigiane a responsabilità limitata con pluralità di soci hanno la facoltà di iscriversi all'A.I.A., ricorrendo le condizioni previste all'articolo 10, comma 2.

2. Ai fini della tenuta dell'A.I.A. ciascuna Camera di commercio si avvale della Commissione provinciale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione, e dell'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, di seguito denominato ufficio dell'Albo.

3. L'A.I.A. è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del registro delle imprese dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 14 bis e 14 ter.

4. L'iscrizione all'A.I.A. è costitutiva ed è condizione per:

a) la concessione delle agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano;

b) l'adozione, da parte delle imprese, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all'artigianato.

5. Ai fini della presente legge è considerato attività artigiana abusiva l'esercizio dell'attività artigiana in assenza della presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. nei termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4.

6. Le imprese non iscritte all'A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'A.I.A. per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.

7. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo.>>.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 14 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. mediante comunicazione unica)

1. Ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. è presentata una dichiarazione al registro delle imprese territorialmente competente, attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana, in conformità alla normativa applicabile al settore di attività, unitamente alla Scia nei casi previsti dalla legge. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 7/2007, convertito dalla legge 40/2007, secondo il modello e le regole tecniche stabilite dalla disciplina statale in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto medesimo.

3. L'ufficio dell'Albo, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, procede all'assegnazione del numero di iscrizione e agli adempimenti conseguenti, anche ai fini previdenziali e assistenziali, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese.

4. La dichiarazione di cui al comma 1, da presentarsi prima o contestualmente all'inizio dell'attività, determina l'iscrizione all'A.I.A. con efficacia dalla data di presentazione della dichiarazione medesima.

5. Le dichiarazioni di modifica, di cessazione e di perdita dei requisiti sono presentate, anche ai fini previdenziali e assistenziali, con le modalità di cui al comma 2, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, con efficacia dalla data dell'evento medesimo.

6. Qualora l'ufficio dell'Albo rilevi la carenza di uno o più requisiti dichiarati ai sensi dei commi 1 e 5 in merito alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti medesimi e nei casi previsti dalla legge, trasmette gli atti alla Commissione, la quale procede alle opportune ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

7. I provvedimenti conseguenti alle ispezioni e ai controlli di cui al comma 6 sono adottati dalla Commissione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica da parte dell'ufficio dell'Albo e notificati all'impresa artigiana, all'INPS e all'INAIL nel termine di quindici giorni dall'adozione degli stessi. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.

8. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 7 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.>>.

Art. 13

(Inserimento degli articoli 14 bis e 14 ter nella legge regionale 12/2002)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 12/2002 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 14 bis

(Iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio)

1. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a segnalarlo all'ufficio dell'Albo competente per territorio.

2. La Commissione, acquisita la documentazione dall'ufficio dell'Albo, dispone eventuali ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, e adotta il provvedimento entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione da parte dell'ufficio dell'Albo. Il provvedimento è notificato alle amministrazioni competenti e all'impresa artigiana interessata, nel termine di quindici giorni dall'adozione ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 16.

3. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.

Art. 14 ter

(Conservazione dell'iscrizione all'A.I.A., attività stagionale e cancellazione retroattiva dall'A.I.A.)

1. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari e affini, o da un amministratore di sostegno dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi, ove ne ricorrano i presupposti, della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore. La richiesta di cui al comma 1 è presentata entro sei mesi dalla data dell'evento di cui al comma medesimo.

3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati i casi di conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. conseguenti alla sospensione dell'attività artigiana per cause oggettive o di forza maggiore.

4. L'impresa artigiana che svolge attività stagionale in via esclusiva o prevalente mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende l'attività svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare.

5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettera c), le imprese artigiane possono ottenere la cancellazione dall'A.I.A. con effetto retroattivo, per cessazione dell'attività o per perdita dei requisiti artigianali alle seguenti condizioni:

a) che non sia stata presentata e accolta una precedente richiesta di cancellazione dall'A.I.A.;

b) che la richiesta di cancellazione retroattiva sia corredata di idonea documentazione comprovante la cessazione dell'attività o la perdita dei requisiti artigianali.

6. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 5, la cancellazione decorre dalla data del relativo provvedimento adottato dalla Commissione.

7. La Commissione, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 5, adotta il provvedimento di cancellazione con retroattività non superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica alle fattispecie di cui al comma 1.

8. La Commissione dispone eventuali ispezioni e controlli, adotta e notifica i provvedimenti secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 14, comma 7. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.

9. Le richieste per la conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. e per la cancellazione dall'A.I.A. con effetto retroattivo sono presentate mediante la comunicazione unica.>>.

Art. 14

(Abrogazione dell'articolo 15 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 15 della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi)>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Analogo ricorso può essere presentato alla Commissione regionale per l'artigianato avverso i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti di cui all'articolo 30, comma 6, e all'articolo 38, comma 3.>>.

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 17 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 17

(Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:

a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5, con l'immediata interruzione dell'attività e la confisca delle relative attrezzature;

b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;

c) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata o tardiva comunicazione, entro novanta giorni, della cessazione dell'attività;

d) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata o tardiva comunicazione, entro trenta giorni, dei seguenti eventi modificativi:

1) superamento dei limiti dimensionali;

2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;

3) trasferimento della sede legale in altra provincia;

4) trasformazione della forma giuridica della società;

5) per le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;

6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;

7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4.

2. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:

a) da 400 euro a 2.400 euro per la violazione delle disposizioni in materia di panificazione domenicale e festiva e relative giornate compensative di cui all'articolo 40;

b) da 800 euro a 5.100 euro per la violazione degli obblighi e dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui al titolo III in materia di estetista, di acconciatore, di tatuaggio, di piercing e di panificazione;

c) da 800 euro a 5.100 euro in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 40 ter relative all'attività di tintolavanderia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).

3. Gli organi competenti alla tenuta dell'A.I.A., qualora rilevino le infrazioni di cui al comma 1, informano il Comune territorialmente competente al fine dell'irrogazione dell'eventuale sanzione amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia.

4. Qualora i Comuni rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, agli uffici dell'Albo e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).>>.

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 18 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 18

(Istituzione e funzioni)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono istituite in ciascuna provincia della regione quali organi collegiali della Regione Friuli Venezia Giulia che agiscono in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e hanno sede presso le Camere di commercio.

2. Le Commissioni provvedono:

a) all'accertamento della sussistenza dei requisiti artigianali di cui al capo I del presente titolo relativamente alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall'A.I.A., adottando i conseguenti provvedimenti nei casi e secondo le modalità previste agli articoli 14, 14 bis e 14 ter;

b) alla tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con gli uffici dell'Albo, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge;

c) alla segnalazione agli uffici dell'Albo delle infrazioni di cui all'articolo 17, comma 1;

d) all'effettuazione di rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;

e) alla tenuta degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani), e alla legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari);

f) allo svolgimento delle altre funzioni attribuite dalla legge.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le Commissioni possono avvalersi dell'attività istruttoria dei Comuni.>>.

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 19 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 19

(Composizione e funzionamento)

1. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni.

2. Ciascuna Commissione è composta:

a) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;

b) da un funzionario della Direzione centrale attività produttive;

c) dal dirigente della sede provinciale dell'INPS o un suo delegato permanente;

d) dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro o suo delegato permanente.

3. Le designazioni di cui al comma 2, lettera a), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.

4. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per la nomina o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.

5. I componenti di cui al comma 2, lettera a), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione.

6. Le Commissioni, nella seduta di insediamento, eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri di cui al comma 2, lettera a). In entrambe le votazioni risulta eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.

7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. La carica di Presidente della Commissione non può essere ricoperta per più di due mandati, anche non consecutivi.

9. Il segretario della Commissione e un suo sostituto, individuati tra il personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono nominati con il decreto di cui al comma 1.

10. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione dell'ufficio dell'Albo e del segretario della Commissione, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.

11. Al Presidente della Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 100 euro; agli altri componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 50 euro.

12. Ai componenti esterni della Commissione che risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. La medesima indennità spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, gli accertamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), in un comune diverso da quello di residenza.>>.

Art. 19

(Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge regionale 12/2002)

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

<<Art. 19 bis

(Ufficio dell'Albo delle imprese artigiane )

1. L'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, cura la tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con la Commissione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

2. L'ufficio dell'Albo assicura inoltre lo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative:

a) esercita le funzioni di segreteria e svolge i compiti tecnico-amministrativi necessari all'attività delle Commissioni;

b) provvede a segnalare ai Comuni le infrazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3;

c) provvede alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni;

d) cura il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'A.I.A. e delle certificazioni previste dalla normativa vigente;

e) adempie a ogni altro compito connesso con la funzione di tenuta dell'A.I.A..>>.

Art. 20

(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2002 le parole << Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato>> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale attività produttive>>.

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 21 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 21

(Commissione regionale per l'artigianato)

1. Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell'artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.

2. La Commissione regionale è l'organismo nel quale sono di norma sviluppate le attività di concertazione tra l'Assessore competente e le organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2. La Commissione regionale svolge in particolare i seguenti compiti:

a) collabora con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato sottoposti al suo esame dall'Assessore competente;

b) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 16, in seduta riservata;

c) esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale;

d) individua i settori di attività ai fini della costituzione delle botteghe scuola e provvede al riconoscimento delle medesime.

3. La Commissione regionale, inoltre, propone all'Assessore competente un Programma annuale di settore per:

a) la realizzazione di progetti di interesse del comparto artigiano, con particolare riferimento alla formazione e all'orientamento degli imprenditori, al sostegno della nuova imprenditorialità soprattutto giovanile e femminile, alla continuità delle imprese, al supporto all'innovazione e alla qualità delle imprese;

b) la commercializzazione e promozione dei prodotti artigiani, compresa la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni di interesse del settore;

c) l'effettuazione di studi, indagini e ricerche su temi di interesse del comparto artigiano, compresa l'eventuale istituzione di un osservatorio del settore;

d) la realizzazione di progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o ambiti territoriali.

4. I progetti di cui al comma 3, lettera d), possono prevedere anche la partecipazione delle Camere di commercio e degli Enti locali interessati.

5. Il Programma annuale di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, previo parere della Commissione consiliare competente.>>.

Art. 22

(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 22 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22

(Composizione e funzionamento)

1. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione regionale.

2. Essa è composta:

a) dall'Assessore competente che la presiede;

b) dal Direttore centrale attività produttive;

c) da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;

d) dal dirigente regionale dell'INPS o un suo delegato permanente.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), non possono essere componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

4. Le designazioni di cui al comma 2, lettera c), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.

5. La Commissione regionale è convocata dal suo Presidente.

6. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.

7. La Commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), il Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.

8. I componenti di cui al comma 2, lettera c), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione regionale.

9. Per la validità delle riunioni della Commissione regionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Il segretario della Commissione regionale e un suo sostituto, individuati fra il personale della Regione, sono nominati con il decreto di cui al comma 1 e provvedono a:

a) curare l'istruttoria dei ricorsi;

b) conservare gli atti della Commissione regionale e predisporre una raccolta delle decisioni sui ricorsi;

c) adempiere a ogni altro compito connesso con l'attività della Commissione regionale.

11. Al Vicepresidente della Commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 150 euro. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 75 euro.

12. Ai componenti esterni della Commissione regionale, qualora risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione stessa, spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.>>.

Art. 23

(Modifica alla rubrica del capo V del titolo II della legge regionale 12/2002)

1. Nella rubrica del capo V del titolo II della legge regionale 12/2002 dopo la parola << artigiano>> sono aggiunte le seguenti: << e bottega scuola>>.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 23 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. I requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano sono i seguenti:

a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata in qualità di titolare o di socio partecipante nell'impresa artigiana ovvero di almeno cinque anni nel caso in cui la Commissione accerti la sussistenza di un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale;

b) disporre di adeguate attrezzature atte alla formazione professionale degli allievi.>>;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Il riconoscimento del titolo di maestro artigiano dà diritto alla costituzione delle botteghe scuola di cui all'articolo 23 bis, all'annotazione d'ufficio del titolo di maestro artigiano all'A.I.A.; il titolo di maestro artigiano deve essere espressamente menzionato nel certificato di iscrizione all' A.I.A. e può essere usato nella denominazione della ditta, insegna o marchio.>>.

Art. 25

(Inserimento dell'articolo 23 bis nella legge regionale 12/2002)

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

<<Art. 23 bis

(Bottega scuola)

1. Al fine di valorizzare i mestieri artigiani e consentire di tramandare, in particolare alle giovani generazioni, le conoscenze del saper fare artigiano, l'Amministrazione regionale promuove la costituzione di botteghe scuola, di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano.

2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché i titolari o il socio lavoratore siano in possesso del titolo di maestro artigiano.

3. Nella bottega scuola il maestro artigiano svolge attività di insegnamento dei mestieri e delle tecniche produttive.

4. Il riconoscimento della bottega scuola avviene con deliberazione della Commissione regionale.

5. Con regolamento regionale sono stabiliti le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3, i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola.>>.

Art. 26

(Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 24

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia):

a) l'attività di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio);

b) le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione);

c) l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);

d) l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);

e) l'attività di estetista di cui all'articolo 25 e il relativo trasferimento d'azienda;

f) l'attività di acconciatore di cui all'articolo 27 e il relativo trasferimento d'azienda;

g) l'attività di tatuaggio e piercing di cui all'articolo 35;

h) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura, da effettuarsi conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; la produzione di pane surgelato è soggetta alla medesima dichiarazione da effettuarsi conformemente alle norme stabilite dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari);

i) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, in luogo della licenza prevista dall'articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857 (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione);

j) la fabbricazione e la gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 112/1998;

k) l'attività di tintolavanderia di cui all'articolo 40 bis.

2. La Scia di cui al comma 1 è presentata al registro delle imprese territorialmente competente contestualmente alla comunicazione unica per l'iscrizione all'A.I.A.. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.

3. Per consentire ai Comuni di espletare i controlli sulle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia, il registro delle imprese trasmette immediatamente la Scia allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale); negli altri casi, il registro delle imprese trasmette la Scia all'ufficio dell'Albo per consentire alla Commissione di espletare i controlli e di adottare i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 7.

4. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.

5. Trovano applicazione, in materia di controlli sulle Scia presentate, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, il tavolo di collaborazione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 3/2001, approva, ove già non esistente, un unico modello di Scia per ciascuna delle attività di cui al comma 1.

7. Le Camere di commercio sono autorizzate ad adottare il modello unico di Scia di cui al comma 6.>>.

Art. 27

(Modifica all'articolo 24 bis della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 24 bis è sostituito dal seguente:

<<1. Il registro delle imprese comunica allo sportello unico competente per territorio la cessazione delle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia.>>.

Art. 28

(Inserimento dell'articolo 24 ter nella legge regionale 12/2002)

1. Dopo l'articolo 24 bis della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

<<Art. 24 ter

(Funzioni di vigilanza)

1. I Comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza sulle strutture e sulle attività di cui al presente titolo.>>.

Art. 29

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 26 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 la parola << scolastico>> è sostituita dalle seguenti: << di istruzione>>;

b) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole << collaboratore familiare>> sono inserite le seguenti: << , di titolare di impresa non artigiana>>;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.>>;

d) al comma 3 dopo le parole << sono realizzati>> è inserita la seguente: << annualmente>>.

Art. 30

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 27 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: << Attività di acconciatore>>;

b) al comma 1 le parole << parrucchiere misto>> sono sostituite dalla seguente: << acconciatore>>;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.>>.

Art. 31

(Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 28 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 28

(Conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore)

1. La qualificazione professionale di acconciatore si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, in alternativa:

a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, seguito da un corso di specializzazione ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura;

b) da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;

c) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica.

2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. I periodi di inserimento di cui al comma 1 consistono in periodi di attività lavorativa qualificata, svolti in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo.

4. Per attività lavorativa qualificata s'intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento di un'attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale.

5. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati annualmente nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 76/1982.

6. Con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore).

7. Con il medesimo regolamento sono definite le procedure per integrare la commissione di cui all'articolo 26, comma 4, per l'espletamento dell'esame teorico-pratico di cui al comma 1.

8. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall'Amministrazione regionale.>>.

Art. 32

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 29 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << parrucchiere misto>> sono sostituite dalla seguente: << acconciatore>>;

b) alla lettera d) del comma 2 le parole << parrucchiere misto>> sono sostituite dalla seguente: << acconciatore>>.

Art. 33

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 30 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. L'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale.>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.>>;

c) al comma 2 le parole << parrucchiere misto>> sono sostituite dalla seguente: << acconciatore>>;

d) al comma 3 le parole << parrucchiere misto>> sono sostituite dalla seguente: << acconciatore>>;

e) al comma 4 le parole << parrucchiere misto>> sono sostituite dalla seguente: << acconciatore>>;

f) il comma 5 è abrogato;

g) al comma 6 le parole << alla Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: << alla Commissione regionale>>;

h)

( ABROGATA )

(1)

Note:

Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 1, lettera h), L. R. 4/2013

Art. 34

(Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 12/2002 le parole << parrucchiere misto>> sono sostituite dalla seguente: << acconciatore>> e le parole << 8/1999>> sono sostituite dalle seguenti: << 29/2005>>.

Art. 35

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 33 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << parrucchiere misto>> sono sostituite dalla seguente: << acconciatore>>;

b) al comma 3 le parole << I parrucchieri misti>> sono sostituite dalle seguenti: << Gli acconciatori>>.

Art. 36

(Inserimento del capo II bis nel titolo III della legge regionale 12/2002)

1. Prima dell'articolo 35 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente capo:

<<Capo II bis

Disciplina dell'attività di tatuaggio e di piercing>>.

Art. 37

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 16, comma 4, L. R. 7/2012

Art. 38

(Abrogazione dell'articolo 35 bis della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 35 bis della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Art. 39

(Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 36 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 36

(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo si applica alle imprese che provvedono al ciclo completo della lavorazione del pane, nonché alle imprese che provvedono alla vendita, previo completamento della cottura, del pane prodotto da altri soggetti.

2. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:

a) i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura;

b) l'utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualità, pane fresco e pane conservato;

c) la commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione, la commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, nonché la commercializzazione del pane sfuso;

d) la sospensione dell'attività di panificazione.>>.

Art. 40

(Sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 37 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 37

(Responsabile di panificazione)

1. Il responsabile di panificazione è il titolare, collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante dell'impresa stessa, da effettuarsi all'atto della presentazione della Scia, presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto.

2. Al responsabile di panificazione è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.

3. Al responsabile di panificazione è richiesto il possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:

a) essere stato titolare o socio prestatore d'opera di imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività di panificazione, ai sensi della disciplina previgente;

b) essere stato dipendente o collaboratore di imprese di panificazione, prestando attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore a due anni nel quinquennio antecedente la presentazione della Scia, da comprovarsi in base a idonea documentazione.

4. Le imprese che intendono svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella Scia il soggetto esterno in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 3.>>.

Art. 41

(Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 38 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 38

(Esercizio dell'attività di panificazione)

1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 36 è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, con l'indicazione del responsabile della panificazione. Per ciascun impianto di panificazione o di cottura è nominato un responsabile di panificazione che svolge la propria funzione in completa autonomia.

2. È consentita alle imprese di panificazione l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente.

3. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.>>.

Art. 42

(Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 39 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 39

(Formazione e aggiornamento professionale)

1. Al fine di sostenere e valorizzare le specificità dell'attività di panificazione, con particolare riferimento ai prodotti tradizionali regionali, l'Amministrazione regionale promuove progetti specifici di formazione per apprendisti panificatori e di riqualificazione per gli operatori del settore della panificazione.

2. I progetti specifici di formazione di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dell'ordinamento normativo vigente.>>.

Art. 43

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 4/2013

Art. 44

(Inserimento del capo III bis nel titolo III della legge regionale 12/2002)

1. Dopo il capo III del titolo III della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

<<Capo III bis

Disciplina dell'attività di tintolavanderia

Art. 40 bis

(Definizione dell'attività e idoneità professionale)

1. L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

2. Per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia le imprese designano un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).

3. Per le finalità di cui al comma 2, con regolamento di esecuzione, sono definiti la durata e i contenuti dei corsi, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 84/2006, nonché la composizione della commissione d'esame.

4. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 3 spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente disciplina regionale.

5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 40 ter

(Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia è disciplinato con regolamento comunale, da adottarsi sentite le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, operanti a livello locale. Il regolamento prevede:

a) le superfici minime dei locali;

b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;

c) la disciplina degli orari;

d) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

2. Per ogni sede o unità locale dell'impresa artigiana in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente o addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.

3. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24 indicante il responsabile tecnico e attestante la conformità agli obblighi e ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

5. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese qualificate ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.

6. Presso tutte le sedi, le unità locali e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma è riportata sui documenti fiscali.

7. Per ogni sede o unità locale dell'impresa non artigiana in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia è designato il responsabile tecnico esterno in possesso della idoneità professionale. Le imprese non artigiane di tintolavanderia sono tenute ad iscriversi al registro delle imprese.>>.

Art. 45

(Sostituzione dell'articolo 42 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 42 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 42

(Soggetti beneficiari)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 41 sono concessi alle imprese, ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e che rientrino nelle definizioni di microimpresa, piccola o media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000).

2. L'individuazione delle imprese rientranti nei settori esclusi e delle imprese in difficoltà è demandata alla disciplina regolamentare, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese.

3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la revoca del medesimo, né la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.

4. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni assegnate o concesse possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

5. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.>>.

Art. 46

(Inserimento dell'articolo 42 bis nella legge regionale 12/2002)

1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

<<Art. 42 bis

(Aiuti alle imprese di nuova costituzione)

1. Le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi secondo la regola <<de minimis>> per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo.

2. Le nuove imprese artigiane possono, altresì, beneficiare degli incentivi per sostenere gli investimenti aziendali di cui agli articoli 46 e 50 per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo. Tali incentivi sono concessi secondo la regola <<de minimis>>.>>.

Art. 47

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 43, L.R. 12/2002.

Art. 48

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 40, comma 1, L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione del c. 2, art. 44, L.R. 12/2002.

Art. 49

(Modifica all'articolo 44 bis della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 44 bis della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato.>>.

Art. 50

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48 della L.R. 12/2002 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 51

(Abrogazione del capo III del titolo IV della legge regionale 12/2002)

1. Il capo III del titolo IV della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Art. 52

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 50 della L.R. 12/2002 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 53

(Modifica all'articolo 51 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Art. 54

(Abrogazione del capo V del titolo IV della legge regionale 12/2002)

1. Il capo V del titolo IV della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Art. 55

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 ter, L.R. 12/2002.

Art. 56

(Modifica all'articolo 54 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002 le parole << secondo la regola comunitaria del "de minimis">> sono soppresse.

Art. 57

(Modifica all'articolo 55 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 55 della legge regionale 12/2002 le parole << secondo la regola comunitaria del "de minimis">> sono soppresse.

Art. 58

(Modifica all'articolo 56 della legge regionale 12/2002)

1. Alla lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 12/2002 le parole << di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche>> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)>>.

Art. 59

(Modifica all'articolo 57 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 4 dell'articolo 57 della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Art. 60

(Modifica all'articolo 58 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 12/2002 le parole << di una stessa provincia>> sono soppresse.

Art. 61

(Modifica all'articolo 59 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Art. 62

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 61, L.R. 12/2002.

Art. 63

(Modifica all'articolo 62 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 62 della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Art. 64

(Modifica all'articolo 65 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 12/2002 dopo le parole << in collaborazione>> sono inserite le seguenti: << con le botteghe scuola,>>.

Art. 65

(Modifiche all'articolo 66 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 66 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: (Informazioni, orientamento e animazione);

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale assicura, anche tramite altri soggetti, un servizio di informazione, orientamento e animazione per la costituzione di impresa artigiana. Coloro che intendono avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendono divenire titolari di impresa artigiana esistente ricevono i predetti servizi gratuitamente.>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 2, e dal Centro di assistenza tecnica di cui all'articolo 72.>>;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono autorizzati a stipulare accordi e convenzioni con organismi e istituti preposti.>>.

Art. 66

(Abrogazione degli articoli 67 e 68 della legge regionale 12/2002)

1. Gli articoli 67 e 68 della legge regionale 12/2002 sono abrogati.

Art. 67

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 59, comma 2, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 70, L.R. 12/2002.

Art. 68

(Abrogazione del titolo V bis della legge regionale 12/2002)

1. Il titolo V bis della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Art. 69

(Modifica della rubrica del titolo VI e del capo I del titolo VI della legge regionale 12/2002)

1. La rubrica del titolo VI della legge regionale 12/2002 e la rubrica del capo I del titolo VI della legge regionale 12/2002 sono sostituite dalla seguente: << Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane>>.

Art. 70

(Sostituzione dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 72 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 72

(Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane)

1. Per un efficiente ed efficace esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 72 bis le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, possono attivare processi di aggregazione finalizzati alla formazione di un unico Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane, di seguito denominato CATA, operativo a livello regionale, quale unico referente nei rapporti giuridici con l'Amministrazione regionale.

2. L'esercizio delle funzioni delegate al CATA ai sensi dell'articolo 72 bis è autorizzato dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale attività produttive unitamente all'atto costitutivo, allo statuto e all'elenco dei soci. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATA per l'attività di primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.>>.

Art. 71

(Inserimento degli articoli 72 bis e 72 ter nella legge regionale 12/2002)

1. Dopo l'articolo 72 della legge regionale 12/2002 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 72 bis

(Delega di funzioni al CATA)

1. Sono delegate al CATA le attività di sostegno all'avvio e allo sviluppo delle nuove imprese artigiane, associate o meno alle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Con regolamento sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1.

3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

a) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55;

b) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b);

c) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c);

d) incentivi per la diffusione e la promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57.

4. La Giunta regionale emana direttive al CATA al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate. Le direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 dicembre 2011.

Art. 72 ter

(Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA)

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis è istituito il Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA, di seguito denominato Fondo.

2. Con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.

3. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis, comma 3, il CATA trattiene un importo percentuale dell'ammontare del finanziamento regionale, a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute, secondo criteri e modalità stabiliti dalle direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4.

4. Nel Fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).>>.

Art. 72

(Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 75 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 i numeri 49, 52 e 68 sono soppressi;

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , selezionati tramite procedure a evidenza pubblica>>.

CAPO II

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 50/1993 CONCERNENTE LA PROMOZIONE ECONOMICA NEI TERRITORI MONTANI

Art. 73

(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993)

1. L'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è sostituito dal seguente:

<<Art. 8

(Programmazione e realizzazione di aree attrezzate)

1. Per l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), l'Amministrazione regionale, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2, concede un contributo alle Comunità montane, agli enti locali, ai loro consorzi e ai Consorzi di sviluppo industriale, sulla base dei criteri di accesso e delle priorità strategiche individuate con regolamenti di attuazione, nella misura massima del 100 per cento.

2. Qualora l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), richieda la partecipazione di una pluralità di beneficiari, il Presidente della Regione promuove la stipula di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Le Comunità montane, gli altri enti locali, i loro consorzi e i Consorzi di sviluppo industriale possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate individuate nelle iniziative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché alla gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a società o a consorzi costituiti tra imprese ed enti locali.>>.

1 bis. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del comma 1 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

(1)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 14/2011

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4/2005 CONCERNENTE INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO COMPETITIVO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Art. 74

(Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 (Delega di funzioni alle Camere di commercio), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le disposizioni di cui alle lettere b), d) e f) sono abrogate;

b)

( ABROGATA )

c)

( ABROGATA )

(1)(2)

2.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 2, lettera b), L. R. 4/2013 , a decorrere dal 31 dicembre 2013.

Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 2, lettera b), L. R. 4/2013 , a decorrere dal 31 dicembre 2013.

Comma 2 abrogato da art. 94, comma 2, lettera b), L. R. 4/2013 , a decorrere dal 31 dicembre 2013.

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2003 CONCERNENTE IL SETTORE FIERISTICO

Art. 75

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7/2003)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico), sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Gli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale possono partecipare alle manifestazioni fieristiche o a eventi similari fino a un massimo di dodici volte all'anno.

2 ter. Con regolamento regionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 2 bis.>>.

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005 IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 76

(Modifiche agli articoli 85 e 110 della legge regionale 29/2005)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2"Disciplina organica del turismo"), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

( ABROGATA )

b) dopo il comma 20 bis dell'articolo 110 è inserito il seguente:

20 bis.1. Al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e nelle more della riforma organica delle disposizioni sull'accesso al credito, il Comitato di gestione in carica fino al 12 marzo 2011 è confermato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 98, comma 8, fino al 31 dicembre 2011.>>.

(1)

Note:

Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione del comma 8 bis, L.R. 29/2005.

CAPO VI

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11/2009 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE, SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE, ACCELERAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 77

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 11/2009)

1. Al comma 5 dell'articolo 15 (Accelerazione delle procedure di spesa a favore delle imprese) della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, le parole << nella misura del 100 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: << secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale,>>.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 78

(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti è data attuazione alle seguenti disposizioni:

a) articolo 13 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 11;

b) articolo 14 ter, comma 3, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 13;

c) articolo 21 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 21;

d) articolo 23 bis, comma 5, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 25;

e) articolo 28, commi 6 e 7, della legge regionale 12/2002, come sostituiti dall'articolo 31;

f) articolo 36, comma 2, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 39;

g) articolo 40 bis, comma 3, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 44;

h) articolo 5, comma 2 ter, della legge regionale 7/2003, come inserito dall'articolo 75;

i) articolo 15, comma 5, della legge regionale 11/2009, come modificato dall'articolo 77.

i bis) articolo 8, comma 1, della legge regionale 50/1993, come sostituito dall'articolo 73.

(1)

Note:

Lettera i bis) del comma 1 aggiunta da art. 34, comma 3, L. R. 14/2011

Art. 79

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 12/2002 sono adeguate alle disposizioni della presente legge con atti aggiuntivi da stipularsi in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

2. Sono adeguati alle disposizioni della presente legge i seguenti regolamenti:

a) regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002, emanato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 400;

b) regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale 12/2002 per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2003, n. 25;

c) testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272 ;

d) regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione dell'articolo 72, comma 3 quater, della legge regionale 12/2002, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 66.

3. Le società in accomandita semplice, già iscritte all'A.I.A. alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano l'iscrizione nel caso di assenza dei requisiti previsti all'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002, come sostituita dall'articolo 8.

4. Le società in accomandita semplice, già iscritte all'A.I.A. esclusivamente ai fini previdenziali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002, come sostituita dall'articolo 8, presentano richiesta di iscrizione all'A.I.A. con le modalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 12.

4 bis.

( ABROGATO )

(1)(8)(12)

5. Nelle more dell'istituzione e dell'operatività degli sportelli unici di cui alla legge regionale 3/2001, il registro delle imprese trasmette la Scia agli enti pubblici competenti in base alla disciplina vigente, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26.

6. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26, le imprese utilizzano i modelli di Scia attualmente adottati dai Comuni.

7. Le Commissioni provinciali per l'artigianato attualmente operanti durano in carica fino alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni, costituite con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 19 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 18, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. La Commissione regionale per l'artigianato attualmente operante dura in carica fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione regionale, costituita con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 22 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 22, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualificazione di acconciatore o parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero di parrucchiere misto, assumono di diritto la qualificazione di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 12/2002 , come sostituito dall'articolo 31;

(2)

10. Le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni per l'esercizio dell'attività di acconciatore o parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero di parrucchiere misto, sono considerate idonee allo svolgimento dell'attività di acconciatore e i soggetti intestatari hanno diritto alla rettifica delle rispettive denominazioni sulle autorizzazioni medesime. Le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla rettifica della denominazione dell'attività nel registro delle imprese e nell'Albo provinciale delle imprese artigiane.

11. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31, è subordinata all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28, comma 6, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31; fino a tale data continua a trovare applicazione l'ordinamento didattico vigente.

12. Coloro che, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28, comma 6, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31, frequentino corsi di formazione previsti dal vigente ordinamento didattico, al termine del periodo formativo hanno diritto al riconoscimento della qualificazione professionale di acconciatore.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove ne ricorrano i presupposti, le imprese già operanti alla data medesima comunicano al registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 33, il nominativo del responsabile tecnico con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 12. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la comunicazione allo sportello unico territorialmente competente.

14. La qualifica di <<responsabile di panificazione>> è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o soci prestatori d'opera di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di panificazione ai sensi della disciplina previgente o che abbiano presentato la Scia ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h), della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26;

b) siano dipendenti o collaboratori di imprese di panificazione che abbiano svolto attività lavorativa qualificata di panificazione per un periodo non inferiore a due anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovarsi in base ad idonea documentazione.

15. Entro il 31 dicembre 2013 le imprese di panificazione già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano il nominativo del responsabile di panificazione allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.

(3)(9)

16. I regolamenti comunali di cui all'articolo 40 ter, comma 1, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 44, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese di tintolavanderia e di lavanderia a gettone sono tenute ad adeguarsi, entro due anni dall'adozione del regolamenti comunali, alle prescrizioni ivi previste. Nelle more dell'adozione dei regolamenti comunali si applicano comunque le disposizioni di cui articolo 40 ter, comma 1, in conformità alla disciplina vigente per materia.

(13)

17. Le imprese di tintolavanderia operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare lo svolgimento dell'attività. Le medesime imprese sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, qualora in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 84/2006 e a darne comunicazione allo sportello unico territorialmente competente entro il 31 dicembre 2013; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.

(10)

18. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2014, le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006, sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo svolgimento dell'attività a condizione che, entro il medesimo termine, designino il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, e ne comunichino il nominativo allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.

(11)

19. In sede di prima attuazione della presente legge, tutti i soggetti operanti presso imprese di tintolavanderia autorizzate ai sensi del comma 17 possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'idoneità professionale.

20. Al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e nelle more della riforma organica delle disposizioni sull'accesso al credito, il Comitato di gestione in carica fino al 10 agosto 2011 è confermato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge regionale 12/2002, fino al 31 dicembre 2012.

(4)

21. Nelle more della stipula della convenzione con l'ente selezionato secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002, come modificato dall'articolo 50, rimangono fermi i rapporti convenzionali in essere con l'attuale gestore.

22. La Giunta regionale esercita la vigilanza su Artigiancassa per la gestione stralcio dei canali di intervento a suo tempo affidati all'ente gestore medesimo, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.

23. La Direzione centrale attività produttive - Servizio affari generali, amministrativi e per l'accesso al credito delle imprese - subentra nelle funzioni svolte dal Comitato tecnico di cui all'articolo 53 legge regionale 12/2002, abrogato dall'articolo 54, relative alla gestione stralcio dei canali di intervento a suo tempo affidati ad Artigiancassa.

23 bis. In riferimento alla gestione stralcio e alla disciplina del subentro nelle funzioni del Comitato tecnico di cui all'articolo 53 della legge regionale 12/2002, ai fini della razionalizzazione dei relativi adempimenti amministrativi non sono soggetti alla valutazione dell'organo di cui al comma 23 gli atti di pagamento, sospensione e revoca dell'ente gestore riguardanti interventi agevolativi oggetto di precedente concessione.

(14)

24. I CATA, già autorizzati ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002, cessano di svolgere le funzioni autorizzate alla data di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti approvati nell'esercizio finanziario 2011, fatti salvi gli eventuali adempimenti amministrativi richiesti dall'Amministrazione regionale per la liquidazione dei finanziamenti concessi.

(5)

25. La delega delle funzioni amministrative prevista dall'articolo 72 bis, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2012.

(6)

26. Nelle more dell'operatività del Fondo CATA per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 72 ter della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, l'Amministrazione regionale rimborsa ai CATA gli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate previste dall'articolo 72 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, secondo i criteri e le modalità di cui al regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 66.

(7)

27. I procedimenti in corso al 31 dicembre 2011, relativi alle funzioni delegate al CATA ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, sono di competenza delle Camere di commercio.

Note:

Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 21, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 21, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole sostituite al comma 15 da art. 3, comma 21, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole sostituite al comma 20 da art. 3, comma 21, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole sostituite al comma 24 da art. 3, comma 21, lettera e), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole soppresse al comma 25 da art. 3, comma 21, lettera f), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole sostituite al comma 26 da art. 3, comma 21, lettera g), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole sostituite al comma 4 bis da art. 77, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 15 sostituito da art. 77, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

10  Parole aggiunte al comma 17 da art. 77, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

11  Comma 18 sostituito da art. 77, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012

12  Comma 4 bis abrogato da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

13  Parole aggiunte al comma 16 da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

14  Comma 23 bis aggiunto da art. 2, comma 83, L. R. 15/2014

Art. 80

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 4, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8608 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: " Rimborso annuo alle Camere di commercio per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per l'esercizio della delega relativa alla tenuta dell'A.I.A.".

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 19, commi 11 e 12, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 18, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8608 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 21, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.2.1015 e al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita con la seguente " Finanziamento del Programma annuale di settore della Commissione regionale per l'artigianato".

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22, commi 11 e 12, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 22, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1022 e al capitolo 9188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

5. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 12/2002 di seguito elencate fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5062 e al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011:

- articolo 23 bis, comma 3, come inserito dall'articolo 25;

- articolo 26, comma 1, come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera a), per quanto previsto dal medesimo articolo 26, comma 3, come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera d);

- articolo 28, comma 5, come sostituito dall'articolo 31;

- articolo 39, commi 1 e 2, come sostituito dall'articolo 42;

- articolo 40 bis, comma 4, come inserito dall'articolo 44.

6. Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 70, dall'articolo 72 ter della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, e in relazione al disposto di cui all'articolo 79, comma 25, si istituisce " per memoria" a decorrere dall'anno 2012 nell'unità di bilancio 1.5.2.1028 il capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione " Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA".

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 50/1993, come sostituito dall'articolo 73, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, nella cui denominazione dopo le parole " loro consorzi" sono inserite le parole " nonché ai Consorzi di sviluppo industriale" e le parole " stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50" sono soppresse.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 65, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 79, comma 26, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

Art. 81

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.