Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.
Art. 80
 (Norme finanziarie)
1.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 4, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8608 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: " Rimborso annuo alle Camere di commercio per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per l'esercizio della delega relativa alla tenuta dell'A.I.A.".

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 19, commi 11 e 12, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 18, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8608 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 21, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.2.1015 e al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita con la seguente " Finanziamento del Programma annuale di settore della Commissione regionale per l'artigianato".

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22, commi 11 e 12, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 22, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1022 e al capitolo 9188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
7.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 50/1993, come sostituito dall'articolo 73, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, nella cui denominazione dopo le parole " loro consorzi" sono inserite le parole " nonché ai Consorzi di sviluppo industriale" e le parole " stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50" sono soppresse.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 65, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 79, comma 26, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.