Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attivitā economiche.
Art. 79
 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 12/2002 sono adeguate alle disposizioni della presente legge con atti aggiuntivi da stipularsi in conformitā a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
4. Le societā in accomandita semplice, giā iscritte all'A.I.A. esclusivamente ai fini previdenziali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002, come sostituita dall'articolo 8, presentano richiesta di iscrizione all'A.I.A. con le modalitā di cui all'articolo 14 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 12.
5. Nelle more dell'istituzione e dell'operativitā degli sportelli unici di cui alla legge regionale 3/2001, il registro delle imprese trasmette la Scia agli enti pubblici competenti in base alla disciplina vigente, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26.
6. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26, le imprese utilizzano i modelli di Scia attualmente adottati dai Comuni.
10. Le autorizzazioni giā rilasciate dai Comuni per l'esercizio dell'attivitā di acconciatore o parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero di parrucchiere misto, sono considerate idonee allo svolgimento dell'attivitā di acconciatore e i soggetti intestatari hanno diritto alla rettifica delle rispettive denominazioni sulle autorizzazioni medesime. Le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla rettifica della denominazione dell'attivitā nel registro delle imprese e nell'Albo provinciale delle imprese artigiane.
11. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31, č subordinata all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28, comma 6, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31; fino a tale data continua a trovare applicazione l'ordinamento didattico vigente.
12. Coloro che, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28, comma 6, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31, frequentino corsi di formazione previsti dal vigente ordinamento didattico, al termine del periodo formativo hanno diritto al riconoscimento della qualificazione professionale di acconciatore.
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove ne ricorrano i presupposti, le imprese giā operanti alla data medesima comunicano al registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 33, il nominativo del responsabile tecnico con le modalitā di cui all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 12. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la comunicazione allo sportello unico territorialmente competente.
16. I regolamenti comunali di cui all'articolo 40 ter, comma 1, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 44, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese di tintolavanderia e di lavanderia a gettone sono tenute ad adeguarsi, entro due anni dall'adozione del regolamenti comunali, alle prescrizioni ivi previste. Nelle more dell'adozione dei regolamenti comunali si applicano comunque le disposizioni di cui articolo 40 ter, comma 1, in conformitā alla disciplina vigente per materia.
18. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2014, le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006, sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo svolgimento dell'attivitā a condizione che, entro il medesimo termine, designino il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, e ne comunichino il nominativo allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.
19. In sede di prima attuazione della presente legge, tutti i soggetti operanti presso imprese di tintolavanderia autorizzate ai sensi del comma 17 possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'idoneitā professionale.
21. Nelle more della stipula della convenzione con l'ente selezionato secondo le modalitā previste dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002, come modificato dall'articolo 50, rimangono fermi i rapporti convenzionali in essere con l'attuale gestore.
22. La Giunta regionale esercita la vigilanza su Artigiancassa per la gestione stralcio dei canali di intervento a suo tempo affidati all'ente gestore medesimo, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.
23 bis. In riferimento alla gestione stralcio e alla disciplina del subentro nelle funzioni del Comitato tecnico di cui all'articolo 53 della legge regionale 12/2002, ai fini della razionalizzazione dei relativi adempimenti amministrativi non sono soggetti alla valutazione dell'organo di cui al comma 23 gli atti di pagamento, sospensione e revoca dell'ente gestore riguardanti interventi agevolativi oggetto di precedente concessione.
25. La delega delle funzioni amministrative prevista dall'articolo 72 bis, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2012.
26. Nelle more dell'operativitā del Fondo CATA per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 72 ter della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, l'Amministrazione regionale rimborsa ai CATA gli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate previste dall'articolo 72 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, secondo i criteri e le modalitā di cui al regolamento per l'esercizio delle attivitā delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 66.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 21, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 21, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Parole sostituite al comma 15 da art. 3, comma 21, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Parole sostituite al comma 20 da art. 3, comma 21, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole sostituite al comma 24 da art. 3, comma 21, lettera e), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Parole soppresse al comma 25 da art. 3, comma 21, lettera f), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7 Parole sostituite al comma 26 da art. 3, comma 21, lettera g), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 77, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
9 Comma 15 sostituito da art. 77, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
10 Parole aggiunte al comma 17 da art. 77, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
11 Comma 18 sostituito da art. 77, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
12 Comma 4 bis abrogato da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
13 Parole aggiunte al comma 16 da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
14 Comma 23 bis aggiunto da art. 2, comma 83, L. R. 15/2014