<<Art. 42 bis
(Aiuti alle imprese di nuova costituzione)
1. Le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi secondo la regola <<de minimis>> per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo.
2. Le nuove imprese artigiane possono, altresì, beneficiare degli incentivi per sostenere gli investimenti aziendali di cui agli articoli 46 e 50 per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo. Tali incentivi sono concessi secondo la regola <<de minimis>>.>>.