2. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati: a) i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura;
b) l'utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualità, pane fresco e pane conservato;
c) la commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione, la commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, nonché la commercializzazione del pane sfuso;
d) la sospensione dell'attività di panificazione.>>.