Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.
Art. 21
1.
L'articolo 21 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 21
 (Commissione regionale per l'artigianato)
1. Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell'artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.
4. I progetti di cui al comma 3, lettera d), possono prevedere anche la partecipazione delle Camere di commercio e degli Enti locali interessati.
5. Il Programma annuale di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, previo parere della Commissione consiliare competente.>>.