Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.
Art. 17
1.
L'articolo 18 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 18
 (Istituzione e funzioni)
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono istituite in ciascuna provincia della regione quali organi collegiali della Regione Friuli Venezia Giulia che agiscono in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e hanno sede presso le Camere di commercio.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le Commissioni possono avvalersi dell'attività istruttoria dei Comuni.>>.