2. Le Commissioni provvedono: a) all'accertamento della sussistenza dei requisiti artigianali di cui al capo I del presente titolo relativamente alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall'A.I.A., adottando i conseguenti provvedimenti nei casi e secondo le modalità previste agli articoli 14, 14 bis e 14 ter;
b) alla tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con gli uffici dell'Albo, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge;
c) alla segnalazione agli uffici dell'Albo delle infrazioni di cui all'articolo 17, comma 1;
d) all'effettuazione di rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;
e)
alla tenuta degli elenchi nominativi di cui alla
legge 29 dicembre 1956, n. 1533
(Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani), e alla
legge 4 luglio 1959, n. 463
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari);
f) allo svolgimento delle altre funzioni attribuite dalla legge.