1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, dispone gli opportuni interventi correttivi, di semplificazione e di razionalizzazione nel settore artigiano, con particolare riferimento all'adeguamento della
legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), alle disposizioni di cui al
decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, nonché al
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).