Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.
CAPO I
Art. 11
1.
L'articolo 13 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
 (Albo provinciale delle imprese artigiane)
1. È istituito, presso ciascuna Camera di commercio, l'A.I.A. al quale sono tenute a iscriversi le imprese aventi i requisiti artigiani. Le società artigiane a responsabilità limitata con pluralità di soci hanno la facoltà di iscriversi all'A.I.A., ricorrendo le condizioni previste all'articolo 10, comma 2.
2. Ai fini della tenuta dell'A.I.A. ciascuna Camera di commercio si avvale della Commissione provinciale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione, e dell'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, di seguito denominato ufficio dell'Albo.
3. L'A.I.A. è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del registro delle imprese dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 14 bis e 14 ter.
5. Ai fini della presente legge è considerato attività artigiana abusiva l'esercizio dell'attività artigiana in assenza della presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. nei termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4.
6. Le imprese non iscritte all'A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'A.I.A. per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.
7. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo.>>.

Art. 12
1.
L'articolo 14 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 14
 (Iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. mediante comunicazione unica)
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 7/2007, convertito dalla legge 40/2007, secondo il modello e le regole tecniche stabilite dalla disciplina statale in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto medesimo.
3. L'ufficio dell'Albo, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, procede all'assegnazione del numero di iscrizione e agli adempimenti conseguenti, anche ai fini previdenziali e assistenziali, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, da presentarsi prima o contestualmente all'inizio dell'attività, determina l'iscrizione all'A.I.A. con efficacia dalla data di presentazione della dichiarazione medesima.
5. Le dichiarazioni di modifica, di cessazione e di perdita dei requisiti sono presentate, anche ai fini previdenziali e assistenziali, con le modalità di cui al comma 2, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, con efficacia dalla data dell'evento medesimo.
6. Qualora l'ufficio dell'Albo rilevi la carenza di uno o più requisiti dichiarati ai sensi dei commi 1 e 5 in merito alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti medesimi e nei casi previsti dalla legge, trasmette gli atti alla Commissione, la quale procede alle opportune ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. I provvedimenti conseguenti alle ispezioni e ai controlli di cui al comma 6 sono adottati dalla Commissione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica da parte dell'ufficio dell'Albo e notificati all'impresa artigiana, all'INPS e all'INAIL nel termine di quindici giorni dall'adozione degli stessi. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.
8. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 7 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.>>.

Art. 13
1.
Dopo l'articolo 14 della legge regionale 12/2002 sono inseriti i seguenti:
Art. 14 ter
 (Conservazione dell'iscrizione all'A.I.A., attività stagionale e cancellazione retroattiva dall'A.I.A.)
1. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari e affini, o da un amministratore di sostegno dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi, ove ne ricorrano i presupposti, della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore. La richiesta di cui al comma 1 è presentata entro sei mesi dalla data dell'evento di cui al comma medesimo.
3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati i casi di conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. conseguenti alla sospensione dell'attività artigiana per cause oggettive o di forza maggiore.
4. L'impresa artigiana che svolge attività stagionale in via esclusiva o prevalente mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende l'attività svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare.
6. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 5, la cancellazione decorre dalla data del relativo provvedimento adottato dalla Commissione.
7. La Commissione, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 5, adotta il provvedimento di cancellazione con retroattività non superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica alle fattispecie di cui al comma 1.
8. La Commissione dispone eventuali ispezioni e controlli, adotta e notifica i provvedimenti secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 14, comma 7. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.
9. Le richieste per la conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. e per la cancellazione dall'A.I.A. con effetto retroattivo sono presentate mediante la comunicazione unica.>>.

Art. 16
1.
L'articolo 17 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
 (Sanzioni)
1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5, con l'immediata interruzione dell'attività e la confisca delle relative attrezzature;
b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;
c) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata o tardiva comunicazione, entro novanta giorni, della cessazione dell'attività;
3. Gli organi competenti alla tenuta dell'A.I.A., qualora rilevino le infrazioni di cui al comma 1, informano il Comune territorialmente competente al fine dell'irrogazione dell'eventuale sanzione amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia.
4. Qualora i Comuni rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, agli uffici dell'Albo e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).>>.

Art. 17
1.
L'articolo 18 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 18
 (Istituzione e funzioni)
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono istituite in ciascuna provincia della regione quali organi collegiali della Regione Friuli Venezia Giulia che agiscono in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e hanno sede presso le Camere di commercio.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le Commissioni possono avvalersi dell'attività istruttoria dei Comuni.>>.

Art. 18
1.
L'articolo 19 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 19
 (Composizione e funzionamento)
1. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni.
3. Le designazioni di cui al comma 2, lettera a), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.
4. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per la nomina o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.
5. I componenti di cui al comma 2, lettera a), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione.
6. Le Commissioni, nella seduta di insediamento, eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri di cui al comma 2, lettera a). In entrambe le votazioni risulta eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.
7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La carica di Presidente della Commissione non può essere ricoperta per più di due mandati, anche non consecutivi.
9. Il segretario della Commissione e un suo sostituto, individuati tra il personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono nominati con il decreto di cui al comma 1.
10. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione dell'ufficio dell'Albo e del segretario della Commissione, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.
11. Al Presidente della Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 100 euro; agli altri componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 50 euro.
12. Ai componenti esterni della Commissione che risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. La medesima indennità spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, gli accertamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), in un comune diverso da quello di residenza.>>.

Art. 21
1.
L'articolo 21 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 21
 (Commissione regionale per l'artigianato)
1. Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell'artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.
4. I progetti di cui al comma 3, lettera d), possono prevedere anche la partecipazione delle Camere di commercio e degli Enti locali interessati.
5. Il Programma annuale di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, previo parere della Commissione consiliare competente.>>.

Art. 22
1.
L'articolo 22 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 22
 (Composizione e funzionamento)
1. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione regionale.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), non possono essere componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
4. Le designazioni di cui al comma 2, lettera c), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.
5. La Commissione regionale è convocata dal suo Presidente.
6. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.
7. La Commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), il Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.
8. I componenti di cui al comma 2, lettera c), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione regionale.
9. Per la validità delle riunioni della Commissione regionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Al Vicepresidente della Commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 150 euro. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 75 euro.
12. Ai componenti esterni della Commissione regionale, qualora risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione stessa, spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.>>.

Art. 26
1.
L'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Segnalazione certificata di inizio attività)
1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia):
d) l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);
e) l'attività di estetista di cui all'articolo 25 e il relativo trasferimento d'azienda;
f) l'attività di acconciatore di cui all'articolo 27 e il relativo trasferimento d'azienda;
g) l'attività di tatuaggio e piercing di cui all'articolo 35;
h) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura, da effettuarsi conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; la produzione di pane surgelato è soggetta alla medesima dichiarazione da effettuarsi conformemente alle norme stabilite dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari);
k) l'attività di tintolavanderia di cui all'articolo 40 bis.
2. La Scia di cui al comma 1 è presentata al registro delle imprese territorialmente competente contestualmente alla comunicazione unica per l'iscrizione all'A.I.A.. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.
3. Per consentire ai Comuni di espletare i controlli sulle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia, il registro delle imprese trasmette immediatamente la Scia allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale); negli altri casi, il registro delle imprese trasmette la Scia all'ufficio dell'Albo per consentire alla Commissione di espletare i controlli e di adottare i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 7.
4. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.
5. Trovano applicazione, in materia di controlli sulle Scia presentate, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
6. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, il tavolo di collaborazione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 3/2001, approva, ove già non esistente, un unico modello di Scia per ciascuna delle attività di cui al comma 1.
7. Le Camere di commercio sono autorizzate ad adottare il modello unico di Scia di cui al comma 6.>>.

Art. 31
1.
L'articolo 28 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 28
 (Conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore)
2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. I periodi di inserimento di cui al comma 1 consistono in periodi di attività lavorativa qualificata, svolti in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo.
4. Per attività lavorativa qualificata s'intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento di un'attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale.
7. Con il medesimo regolamento sono definite le procedure per integrare la commissione di cui all'articolo 26, comma 4, per l'espletamento dell'esame teorico-pratico di cui al comma 1.
8. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall'Amministrazione regionale.>>.

Art. 33
Note:
1 Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 1, lettera h), L. R. 4/2013
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 4, L. R. 7/2012
Art. 40
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 4/2013
Art. 44
1.
Dopo il capo III del titolo III della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:
<<Capo III bis
 Disciplina dell'attività di tintolavanderia
Art. 40 bis
 (Definizione dell'attività e idoneità professionale)
1. L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
4. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 3 spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente disciplina regionale.
5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Art. 40 ter
 (Esercizio dell'attività)
2. Per ogni sede o unità locale dell'impresa artigiana in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente o addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.
3. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24 indicante il responsabile tecnico e attestante la conformità agli obblighi e ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
5. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese qualificate ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
6. Presso tutte le sedi, le unità locali e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma è riportata sui documenti fiscali.
7. Per ogni sede o unità locale dell'impresa non artigiana in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia è designato il responsabile tecnico esterno in possesso della idoneità professionale. Le imprese non artigiane di tintolavanderia sono tenute ad iscriversi al registro delle imprese.>>.

Art. 45
1.
L'articolo 42 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 42
 (Soggetti beneficiari)
2. L'individuazione delle imprese rientranti nei settori esclusi e delle imprese in difficoltà è demandata alla disciplina regolamentare, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese.
3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la revoca del medesimo, né la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.
4. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni assegnate o concesse possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.
5. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.>>.

Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 43, L.R. 12/2002.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione del c. 2, art. 44, L.R. 12/2002.
Art. 49
1.
Il comma 1 dell'articolo 44 bis della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato.>>.

Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48 della L.R. 12/2002 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dall'1/3/2015.
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 50 della L.R. 12/2002 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dall'1/3/2015.
Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 ter, L.R. 12/2002.
Art. 58
1.
Alla lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 12/2002 le parole << di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche>> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)>>.

Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 61, L.R. 12/2002.
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 59, comma 2, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 70, L.R. 12/2002.
Art. 71
1.
Dopo l'articolo 72 della legge regionale 12/2002 sono inseriti i seguenti:

CAPO II
 MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 50/1993 CONCERNENTE LA PROMOZIONE ECONOMICA NEI TERRITORI MONTANI
Art. 73
1.
L'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è sostituito dal seguente:

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 14/2011
CAPO III
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4/2005 CONCERNENTE INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO COMPETITIVO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Art. 74
Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 2, lettera b), L. R. 4/2013 , a decorrere dal 31 dicembre 2013.
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 2, lettera b), L. R. 4/2013 , a decorrere dal 31 dicembre 2013.
3 Comma 2 abrogato da art. 94, comma 2, lettera b), L. R. 4/2013 , a decorrere dal 31 dicembre 2013.
CAPO VII
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 79
 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 12/2002 sono adeguate alle disposizioni della presente legge con atti aggiuntivi da stipularsi in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
4. Le società in accomandita semplice, già iscritte all'A.I.A. esclusivamente ai fini previdenziali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002, come sostituita dall'articolo 8, presentano richiesta di iscrizione all'A.I.A. con le modalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 12.
5. Nelle more dell'istituzione e dell'operatività degli sportelli unici di cui alla legge regionale 3/2001, il registro delle imprese trasmette la Scia agli enti pubblici competenti in base alla disciplina vigente, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26.
6. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26, le imprese utilizzano i modelli di Scia attualmente adottati dai Comuni.
10. Le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni per l'esercizio dell'attività di acconciatore o parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero di parrucchiere misto, sono considerate idonee allo svolgimento dell'attività di acconciatore e i soggetti intestatari hanno diritto alla rettifica delle rispettive denominazioni sulle autorizzazioni medesime. Le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla rettifica della denominazione dell'attività nel registro delle imprese e nell'Albo provinciale delle imprese artigiane.
11. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31, è subordinata all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28, comma 6, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31; fino a tale data continua a trovare applicazione l'ordinamento didattico vigente.
12. Coloro che, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28, comma 6, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31, frequentino corsi di formazione previsti dal vigente ordinamento didattico, al termine del periodo formativo hanno diritto al riconoscimento della qualificazione professionale di acconciatore.
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove ne ricorrano i presupposti, le imprese già operanti alla data medesima comunicano al registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 33, il nominativo del responsabile tecnico con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 12. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la comunicazione allo sportello unico territorialmente competente.
16. I regolamenti comunali di cui all'articolo 40 ter, comma 1, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 44, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese di tintolavanderia e di lavanderia a gettone sono tenute ad adeguarsi, entro due anni dall'adozione del regolamenti comunali, alle prescrizioni ivi previste. Nelle more dell'adozione dei regolamenti comunali si applicano comunque le disposizioni di cui articolo 40 ter, comma 1, in conformità alla disciplina vigente per materia.
18. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2014, le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006, sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo svolgimento dell'attività a condizione che, entro il medesimo termine, designino il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, e ne comunichino il nominativo allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.
19. In sede di prima attuazione della presente legge, tutti i soggetti operanti presso imprese di tintolavanderia autorizzate ai sensi del comma 17 possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'idoneità professionale.
21. Nelle more della stipula della convenzione con l'ente selezionato secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002, come modificato dall'articolo 50, rimangono fermi i rapporti convenzionali in essere con l'attuale gestore.
22. La Giunta regionale esercita la vigilanza su Artigiancassa per la gestione stralcio dei canali di intervento a suo tempo affidati all'ente gestore medesimo, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.
23 bis. In riferimento alla gestione stralcio e alla disciplina del subentro nelle funzioni del Comitato tecnico di cui all'articolo 53 della legge regionale 12/2002, ai fini della razionalizzazione dei relativi adempimenti amministrativi non sono soggetti alla valutazione dell'organo di cui al comma 23 gli atti di pagamento, sospensione e revoca dell'ente gestore riguardanti interventi agevolativi oggetto di precedente concessione.
25. La delega delle funzioni amministrative prevista dall'articolo 72 bis, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2012.
26. Nelle more dell'operatività del Fondo CATA per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 72 ter della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, l'Amministrazione regionale rimborsa ai CATA gli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate previste dall'articolo 72 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, secondo i criteri e le modalità di cui al regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 66.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 21, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 21, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Parole sostituite al comma 15 da art. 3, comma 21, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Parole sostituite al comma 20 da art. 3, comma 21, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole sostituite al comma 24 da art. 3, comma 21, lettera e), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Parole soppresse al comma 25 da art. 3, comma 21, lettera f), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7 Parole sostituite al comma 26 da art. 3, comma 21, lettera g), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 77, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
9 Comma 15 sostituito da art. 77, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
10 Parole aggiunte al comma 17 da art. 77, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
11 Comma 18 sostituito da art. 77, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
12 Comma 4 bis abrogato da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
13 Parole aggiunte al comma 16 da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
14 Comma 23 bis aggiunto da art. 2, comma 83, L. R. 15/2014
Art. 80
 (Norme finanziarie)
1.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 4, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8608 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: " Rimborso annuo alle Camere di commercio per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per l'esercizio della delega relativa alla tenuta dell'A.I.A.".

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 19, commi 11 e 12, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 18, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8608 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 21, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.2.1015 e al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita con la seguente " Finanziamento del Programma annuale di settore della Commissione regionale per l'artigianato".

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22, commi 11 e 12, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 22, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1022 e al capitolo 9188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
7.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 50/1993, come sostituito dall'articolo 73, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, nella cui denominazione dopo le parole " loro consorzi" sono inserite le parole " nonché ai Consorzi di sviluppo industriale" e le parole " stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50" sono soppresse.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 65, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 79, comma 26, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.