<<2 bis. Gli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale possono partecipare alle manifestazioni fieristiche o a eventi similari fino a un massimo di dodici volte all'anno.
2 ter. Con regolamento regionale č data attuazione alle disposizioni di cui al comma 2 bis.>>.