Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021
Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: (Informazioni, orientamento e animazione);
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale assicura, anche tramite altri soggetti, un servizio di informazione, orientamento e animazione per la costituzione di impresa artigiana. Coloro che intendono avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendono divenire titolari di impresa artigiana esistente ricevono i predetti servizi gratuitamente.>>;
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 2, e dal Centro di assistenza tecnica di cui all'articolo 72.>>;
d)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono autorizzati a stipulare accordi e convenzioni con organismi e istituti preposti.>>.