<< 1. L'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale.>>;