Legge regionale 19 maggio 2011 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 21/07/2016

Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.

Art. 23

(Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche)

1. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), sono disciplinati e definiti con regolamenti regionali.

a) i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti tecnici ed economici dei soggetti richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d'interesse locale;

b) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'entità delle risorse geotermiche disponibili, nonché all'estensione e alla conformazione dei territori interessati;

c) i criteri per il rilascio delle proroghe dei permessi di ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree;

d) le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarità;

e) le prescrizioni specifiche relative al reinserimento dei fluidi;

f) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree già oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale.

f bis) la modulistica relativa agli adempimenti connessi alle attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche, nonché di polizia mineraria di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).

(1)(2)

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 202, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 202, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012