Legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 21/07/2016

Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.
Art. 27
1.
Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7), dopo la parola << Trieste>> sono aggiunte le seguenti: << , nonché a sostenere gli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), effettuati mediante delegazione amministrativa all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT), con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale").>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 19/2004, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 e ai capitoli 2433, 2466 e 2467 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3. La Regione, ai fini dell'utilizzo dei fondi che finanziano la politica regionale unitaria comunitaria e nazionale, è autorizzata ad aggiornare il "Piano di bonifica delle aree inquinate del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia", approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 1995, n. 1976, limitatamente alle aree dei siti di interesse nazionale perimetrati ai sensi dei decreti ministeriali 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste e perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano).