Legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 21/07/2016

Disposizioni in materia di attivitā estrattive e di risorse geotermiche.
Art. 26
1.
L'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), č sostituito dal seguente:
<<Art. 15
 (Classificazione del territorio regionale)
1. Il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato, sulla base della classificazione del territorio stesso definita dal piano per l'assetto idrogeologico di riferimento, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 152/2006, in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolositā sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi.
4. Lo studio di cui al comma 2 fa parte integrante degli elaborati dello strumento di pianificazione comunale ed č sottoscritto da tecnici laureati abilitati, ciascuno per il settore di propria competenza.
5. I Comuni trasmettono lo studio di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia, ai fini della verifica sulla conformitā dei contenuti dello studio alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio. L'esito della verifica č reso noto al Comune interessato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello studio.
6. I Comuni, in caso di calamitā naturale i cui effetti, per gravitā ed estensione, impongano l'adozione di una variante dello strumento di pianificazione comunale, o qualora intervengano modificazioni dell'assetto della sicurezza idrogeologica del proprio territorio, provvedono ad aggiornare la perimetrazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal piano per l'assetto idrogeologico di riferimento.>>.