Legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 21/07/2016
Disposizioni in materia di attivitā estrattive e di risorse geotermiche.
Art. 24
(Modifica all'
articolo 18 della legge regionale 13/2002
)
1.
Dopo la
lettera c bis) del comma 26 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), č aggiunta la seguente:
<<c ter)
gli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che tali acque non siano utilizzate nell'ambito di cicli produttivi e che non siano sottoposte a trattamenti chimici.>>.