1.
In attuazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), sono disciplinati e definiti con regolamenti regionali.
a) i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti tecnici ed economici dei soggetti richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d'interesse locale;
b) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'entità delle risorse geotermiche disponibili, nonché all'estensione e alla conformazione dei territori interessati;
c) i criteri per il rilascio delle proroghe dei permessi di ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree;
d) le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarità;
e) le prescrizioni specifiche relative al reinserimento dei fluidi;
f) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree già oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale.
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 202, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 202, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012