Legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 21/07/2016

Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.
Art. 22
1. All'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 39 le parole << dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche)>> sono sostituite dalle seguenti: << dell'articolo 16, commi 1, 2 e 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99)>>;

b)
al comma 40 dopo le parole << dell'articolo 15, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali)>> sono aggiunte le seguenti: << , nonché dell'articolo 3, comma 11, e dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 22/2010>>.