Art. 8
1. Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'
articolo 35, comma 10, del decreto legislativo n. 224/2003, le violazioni delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2 relative ai requisiti, alle prescrizioni tecniche e alle limitazioni per la coltivazione di OGM comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. E' esente da qualsiasi responsabilitą chi abbia utilizzato sementi certificate dall'autoritą pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera sull'assenza di OGM.
2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.
3. Fatta salva la responsabilitą civile per i danni economici arrecati e l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, qualora venga riscontrata l'inosservanza delle prescrizioni tecniche e delle limitazioni previste dal regolamento di cui all'articolo 2 o l'inosservanza dell'esclusione di coltivazione di cui all'articolo 2.1 il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza e, in caso di inadempimento entro sette giorni dal ricevimento dell'ordine, interviene direttamente o tramite terzi con oneri a carico del conduttore del fondo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 2, lettera d), L. R. 6/2013
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 26, lettera b), L. R. 15/2014