1. Nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali purché autorizzate, ai sensi del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della
direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), al fine di impedire il rilascio e la diffusione di materiale genetico modificato e la conseguente commistione delle colture convenzionali e biologiche.
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 2, lettera b), L. R. 6/2013