Legge regionale 08 aprile 2011, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.
Art. 2 bis
1. Nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali purché autorizzate, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), al fine di impedire il rilascio e la diffusione di materiale genetico modificato e la conseguente commistione delle colture convenzionali e biologiche.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 2, lettera b), L. R. 6/2013