Art. 9
(Regolamenti di attuazione)
1.
Con regolamenti, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati:
a) i criteri per l'individuazione dei siti del territorio regionale utilizzabili per la sperimentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
b) i criteri per la predisposizione del programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo e per la nomina del tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2;
c)
( ABROGATA )
Note:
1 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 26, lettera c), L. R. 15/2014