Art. 7
(Vigilanza e controllo)
1. Ferme restando le competenze di altre autorità previste da leggi statali e regionali in materia di OGM, la Regione svolge le attività di vigilanza e controllo sul rispetto della presente legge attraverso il Corpo forestale regionale e si avvale dell'ERSA per quanto riguarda gli accertamenti tramite campioni nei terreni.
2. La Giunta regionale può adottare un programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo sulla base della proposta elaborata dall'ERSA, sentito un tavolo tecnico composto da personale dell'Amministrazione regionale, dell'ERSA e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), da rappresentanti delle associazioni degli agricoltori, dei consumatori e delle associazioni ambientaliste, nonché da esperti indicati dalle Università e dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali.