Art. 4
(Ristorazione collettiva)
1. Nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, degli ospedali, dei luoghi di cura della Regione Friuli Venezia Giulia, degli uffici pubblici appartenenti alla Regione, alla Provincia, ai Comuni e ai soggetti privati convenzionati è raccomandata la somministrazione di prodotti che non contengono OGM.
2. Per garantire la promozione della produzione agricola più rispettosa della qualità alimentare e dell'ambiente, le istituzioni pubbliche che gestiscono o svolgono le attività di cui al comma 1 prevedono nelle diete giornaliere di utilizzare preferibilmente prodotti biologici e tradizionali, nonché quelli a denominazione protetta e a indicazione geografica tipica dando valore preminente alle tipicità della Regione Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità indicate dall'
articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 2, lettera c), L. R. 6/2013